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Categoria: Casi risolti

Ci è stato chiesto di affrontare la questione inerente la possibilità per il produttore di una linea di abbigliamento, di utilizzare a scopo ornamentale della propria collezione, un’immagine trovata su internet.

Vista la vastità di contenuti che offre la rete, sempre più spesso, spunti e idee creative si ricercano proprio all’interno del web. Nel caso in esame il produttore intende realizzare una linea di magliette raffiguranti un soggetto disegnato che ha trovato nella sconfinata banca immagini di google images.

Senza addentrarci nei profili più tecnici della tutela della proprietà industriale,  vogliamo qui solo evidenziare alcuni capisaldi della disciplina nazionale (ma di origine comunitaria) in materia di disegni e modelli.

  1. Il nostro sistema prevede tra le forme di privativa industriale i disegni e modelli (articoli 31-44 c.p.i.);
  2. Con i disegni e modelli è tutelata la resa puramente estetica (e non funzionale) di un prodotto;
  3. I disegni e modelli, regolarmente registrati godono di una protezione fornita dalla medesima registrazione, avente durata quinquennale a far data dalla presentazione della domanda e fino ad un massimo (prorogabile su richiesta del titolare) di 25 anni
  4. In caso di valida registrazione il titolare del disegno o modello acquista, ex articolo 41 c.p.i., il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietarne l’uso a terzi in assenza di una sua autorizzazione

A fronte di un’immagine rinvenuta on-line ci si dovrà quindi porre i seguenti quesiti:

  1. l’immagine è registrata e quindi beneficia di una tutela giuridica non di mero fatto (per la tutela di fatto, cioè quella prevista per l’immagine non registrata, si rimanda a quanto previsto dal reg. CE 6/2002 artt. 11 e 19)?
  2. se l’immagine è registrata, gode di tutela internazionale o tale tutela ha valenza meramente locale?

Un’immagine infatti, potrebbe non essere tutelata a livello internazionale. La tutela internazionale consente  di ottenere la protezione in tutti i Paesi che aderiscono al sistema dell’Aja (governato dall’atto dell’Aja del 1960 e dall’atto di Ginevra del 1999) attraverso un unico deposito effettuato in un’unica lingua presso l’OMPI / WIPO  (l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale con sede a Ginevra). Essa quindi non discende automaticamente dalla semplice registrazione del disegno o modello.

Per fare un esempio un’immagine giuridicamente tutelata in Venezuela ma non tutelata internazionalmente, potrebbe essere utilizzata senza violazione di diritti di esclusiva altrui in Italia.

Questa circostanza potrebbe assumere rilevanza per tutti i casi in cui l’immagine trovata on-line non sia riconducibile ad una titolarità italiana e, contestualmente, non risulti tutelata da deposito internazionale.

Per concludere, l’accertamento in ordine l’utilizzabilità dell’immagine rinvenuta in internet presuppone un’analisi adeguata e realistica di eventuali diritti di esclusiva di terzi al fine di minimizzare il rischio delle conseguenze negative per la violazione degli stessi.

Sempre più spesso gli imprenditori del settore tessile si preoccupano di tutelare il proprio know-how, ovvero quell’insieme di conoscenze e abilità, competenze ed esperienze, necessarie per svolgere al meglio determinate attività all’interno di un comparto industriale.

Tutelare il know-how della tua azienda è indispensabile per metterlo a riparo da furti che possono compromettere la competitività che, grazie ad esso, hai acquisito sul mercato. Questo soprattutto qualora tu affidi parte della tua produzione a subfornitori (anche noti come contoterzisti). In questi casi infatti, il tuo subfornitore deve conoscere esattamente le procedure di realizzazione dei semilavorati che produce per te. Diventa quindi imprescindibile avere la certezza che non “venda” le tue metodologie ad un concorrente, vanificando i tuoi sforzi di innovazione ed erodendo i vantaggi economici connessi alla unicità del tuo prodotto.