Type a keyword and hit enter to start searching. Press Esc to cancel.

Attualmente in Lettura

Cos’è 100% Made in Italy? Facciamo un po’ d’ordine

Cos’è 100% Made in Italy? Facciamo un po’ d’ordine

Hai intrapreso una start-up innovativa nel settore moda con produzione in Italia? Produci da anni nel Bel Paese e vuoi che questo sia scritto a chiare lettere sul tuo prodotto? Sei un Italiano vero, uno dei pochi impavidi che non ha delocalizzato la propria produzione nei paesi dell’est o in un oriente ancora più estremo, e vuoi gridare al mondo il tuo eroismo?

Qualunque sia la tua posizione, se hai bisogno di capire una volta per tutte se puoi fregiarti del blasone 100% Made in Italy, evitando le sanzioni penali e amministrative previste dal nostro ordinamento, questo articolo fa a caso tuo.

Prima di procedere facciamo una piccola precisazione. Ad oggi chi vuole dichiarare l’italianità del proprio prodotto ha due alternative:

  1. Ricorrere al marchio Made in Italy, alle condizioni indicate nel Codice Doganale
  2. Ricorrere al più elitario marchio 100% Made in Italy. Riservato ai veri puristi della produzione italiana.

In questo contributo ci concentriamo sul 100% Made in Italy, se però tu sei alla ricerca di informazione sul semplice Made in Italy ti invitiamo a leggere qui.

Per poter utilizzare il marchio 100% Made in Italy (“Tutto italiano”, “100% Italia” e altre diciture analoghe) il tuo prodotto deve:

  1. essere classificabile come Made in Italy ai sensi della normativa vigente. La normativa vigente[1] (artt. 23 e 24 del Reg. 2913/92) – spiegata con maggiore dettaglio qui- prevede che le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale Paese o territorio. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale. L’indicazione del marchio d’origine non è dunque concessa se l’attività di trasformazione non è svolta in Italia o se – anche svolta nel nostro Paese – è però marginale;
  2. essere disegnato, progettato, realizzato e confezionato esclusivamente sul territorio italiano[2].

Al fine di rendere evidente il giusto valore del prodotto realizzato in Italia, è stata elaborata e resa operativa la Certificazione 100% Made in Italy, da parte del ITPI (Istituto della Tutela dei Produttori Italiani), organismo nazionale iscritto al CNEL, già dal 2004, con la funzione di tutelare, valorizzare e promuovere il Made in Italy.

La certificazione volontaria rilasciata dall’ITPI alle condizioni chiarite nel sito dell’Organismo, di seguito riportate:

L’iter di Certificazione si avvia con la sottoscrizione volontaria da parte dell’Azienda del Regolamento del Sistema IT01 e della Richiesta di Certificazione.
I prodotti che il Produttore intende commercializzare, usando i marchi ed i segni distintivi “Made in Italy Certificate”, debbono avere i seguenti requisiti:

  1. Ideati e Fabbricati interamente in Italia
  • Realizzati con disegni e progettazione esclusivi dell’Azienda
  • Costruiti interamente in Italia
  • Realizzati con semilavorati Italiani
  • Con tracciabilità delle lavorazioni
  1. Costruiti con Materiali Naturali di Qualità
  • Materiali naturali individuali o composti
  • Materiali di qualità e prima scelta per l’uso previsto
  • Con tracciabilità della provenienza delle materie prime
  1. Costruiti su Lavorazioni Tradizionali Tipiche
  • Particolari lavorazioni aziendali
  • Utilizzo di tecniche tradizionali tipiche
  1. Realizzati nel Rispetto del Lavoro Igiene e Sicurezza
  • Realizzati nel pieno rispetto del lavoro
  • A norma igiene sanità e sicurezza su luoghi e prodotti

L’Istituto accerta la sussistenza dei requisiti ed accorda la Certificazione che ha validità 1 anno. Nel mese successivo all’ottenimento della Certificazione, un funzionario dell’Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti sopra indicati e procederà al completamento dell’istruttoria con l’acquisizione della documentazione necessaria e la compilazione delle schede del Disciplinare. Entro la fine del mese successivo il funzionario confermerà all’Azienda l’ottenimento della Certificazione. L’Azienda sarà quindi iscritta nel Registro Nazionale Produttori Italiani”.

Come è possibile ricavare dagli stessi requisiti espressamente richiesti dall’ITPI, ovviamente, il fatto che le materie prime utilizzate per realizzare il prodotto finito siano acquistate all’estero, non pregiudica il conseguimento della certificazione a condizione che si tratti comunque di “Materiali naturali di Qualità” e sussistano tutti gli ulteriori presupposti sopra indicati.

L’Istituto ha provveduto ad istituire un sistema di tracciabilità per i prodotti certificati ” 100% Made in Italy”. L’azienda certificata dovrà utilizzare i segni distintivi rilasciati dall’Istituto, dotati di marchio olografico anti-contraffazione e di numerazione progressiva[3].

Nel caso di utilizzo al di fuori dei presupposti indicati, si incorre nel reato di contraffazione (art. 517 c.p.) punito con la reclusione fino a due anni e la multa fino a ventimila euro[4], aumentate di un terzo[5] in caso di utilizzo della dicitura di completa provenienza come “100%” o “Tutto italiano[6]”.

Per “uso” della suddetta indicazione si intende l’utilizzazione a fini di comunicazione commerciale o l’apposizione della dicitura sul prodotto, sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana fino alla vendita al dettaglio[7].


[1] Come è noto a far data dal 1 Maggio 2016, entrerà in vigore il nuovo Reg. 952/2013 come integrato dal Regolamento Delegato della Commissione 28 luglio 2015. Da tale data il riferimento dovrà ritenersi fatto all’art. 60 e ss., come previsto dalla tabella di corrispondenza del nuovo Codice Doganale.

[2] Art. 16, D.L. 135/2009 “Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano”.

[3] http://madeinitaly.org/certificazione-made-in-italy.php

[4] Modificato con il decreto competitività (d.l. 35/2005 conv. L. 80/05) che ha innalzato la pena pecuniaria del reato di contraffazione “da due milioni” a “ventimila euro”.

[5] Art. 16, comma 4, d.l. 135/2009.

[6] Anche chiamato full “made in Italy” dalla Circolare Ag. Dogane Rif.33281 R.I. del 12/11/2009.

[7] Art. 16, comma 3, d.l. 135/09.

Related Posts

Lascia un commento