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Dubbi sull’origine da attribuire al tuo prodotto? Richiedi una I.V.O.

Qualora tu non sia in grado di attribuire con certezza l’origine del tuo prodotto, puoi chiedere la c.d. informazione in materia d’origine vincolante (anche detta I.V.O.). Si tratta, appunto, di una informazione sull’origine del prodotto, avente efficacia vincolante, essendo l’esito di una vera e propria richiesta di certificazione dell’esatta provenienza delle merci, alle Autorità competenti.

È possibile ricorrere a questo strumento presentando alla Dogana un’istanza. Questo istituto è regolato dall’art. 12 del Codice Doganale Comunitario (Reg. Cee n. 2913/92)[1] e dagli artt. 6 e 7 del Reg. Cee n. 2454/93.

La richiesta può riguardare qualsiasi merce per la quale l’operatore non sia in grado, a causa di particolari processi produttivi o per utilizzo di materie prime provenienti da differenti Paesi, di stabilire con certezza l’esatta origine da attribuire ai prodotti.

L’informazione fornita è vincolante per tutte le amministrazioni degli Stati membri della Comunità[2] ed è valida per un periodo di tre anni dalla data del suo rilascio, a condizione che le merci importate o esportate e le circostanze che disciplinano l’acquisizione dell’origine corrispondano, sotto tutti gli aspetti, con quanto descritto nell’informazione[3].

La richiesta di I.V.O. dev’essere formulata per iscritto e presentata all’autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata, oppure all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente[4]. È necessario utilizzare il modulo predisposto dall’Agenzia delle Dogane[5].

La richiesta può riguardare sia l’origine non preferenziale, sia quella preferenziale delle merci[6] in base all’interesse sussistente in capo al richiedente. Questo interesse in particolare potrà riguardare:

  1. L’etichettatura nel primo caso, quindi la certificazione del “Made in…”;
  2. L’abbattimento dei diritti doganali nel secondo caso[7].

Un limite che caratterizza la richiesta di I.V.O. è rappresentato dal fatto che essa può riferirsi ad una merce sola[8]. Nell’ipotesi dunque in cui l’operatore desideri conoscere l’origine di più prodotti, oggetto del suo commercio, dovrà necessariamente presentare un numero di richieste I.V.O. pari al numero delle merci in questione.

L’informazione deve essere rilasciata dall’Autorità entro 150 giorni dal ricevimento della richiesta[9]. La richiesta d’informazione vincolante in materia d’origine deve contenere i seguenti elementi:

  1. a) nome e indirizzo del titolare;
  2. b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
  3. c) quadro giuridico adottato, ai sensi degli articoli 22 e 27 del codice[10];
  4. d) descrizione dettagliata e classificazione tariffaria della merce;
  5. e) all’occorrenza, composizione della merce, metodi di esame eventualmente utilizzati per la sua determinazione e il suo prezzo franco fabbrica;
  6. f) condizioni che permettono di determinare l’origine, la descrizione delle materie utilizzate e le relative origini, le loro classificazioni tariffarie, i valori corrispondenti e la descrizione delle circostanze (regole relative al cambiamento di voce, al valore aggiunto, alla descrizione della lavorazione o trasformazione, o qualsiasi altra regola specifica) che hanno permesso di soddisfare le condizioni in questione; in particolare, devono essere indicate la regola di origine specifica applicata e l’origine prevista per la merce in questione;
  7. g) eventuale fornitura sotto forma di allegati, di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione, relativi alla composizione della merce e alle materie che la compongono, tali da illustrare il processo di fabbricazione o di trasformazione subito da queste materie;
  8. h) impegno di fornire, su richiesta dell’autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
  9. i) indicazione degli elementi da considerare riservati, indipendentemente dal fatto che riguardino il pubblico o le amministrazioni;
  10. j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un’informazione tariffaria vincolante o un’informazione vincolante in materia d’origine per una merce identica o simile a quelle menzionate alle lettere d) o f);
  11. k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione accessibile al pubblico; tuttavia, oltre al disposto dell’articolo 15 del codice, si applicano le disposizioni in materia di protezione delle informazioni in vigore negli Stati membri[11].

La richiesta di I.V.O., pertanto, non sarà accettata se:

– non è conforme al modello di richiesta fornito dall’Agenzia delle Dogane;

– il richiedente è stato condannato per un reato grave connesso alla sua attività economica;

– il richiedente, nel momento in cui presenta la richiesta, è oggetto di una procedura fallimentare.

– le merci dichiarate nella richiesta siano quelle escluse ai sensi dell’art. 3, comma 2, della predetta Determinazione Direttoriale del 14 dicembre 2010 (armi, stupefacenti, oggetti d’antiquariato, esemplari di fauna e flora protetta, materiale radioattivo, ecc.). [12]


[1] Dal 1 Maggio 2016, la norma di riferimento sarà invece l’art. 33 e ss. del nuovo Regolamento n. 952/2013.

[2] Art. 5 Reg. Cee n. 2454/93, art. 12 Reg. Cee n. 2913/92.

[3] Circ n. 8/D dell’8 maggio 2013 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

[4] Art. 6, comma 1, Reg. Cee n. 2454/93.

[5] Circ n. 8/D dell’8 maggio 2013 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli

[6] A questo proposito si ricorda che per ogni prodotto ci possono essere due origini, questo dipende da quale delle due definizioni prendiamo come riferimento. La prima definizione di origine (non preferenziale) viene stabilita da ogni paese in base alle proprie esigenze interne; la seconda (preferenziale) è costituito dall’accordo tra due o più paesi. La certificazione di origine preferenziale compete alle Autorità doganali, quella dell’origine non preferenziale alle Camere di Commercio.

[7] Circ n. 8/D dell’8 maggio 2013 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli

[8] Art. 6, comma2, Reg. Cee n. 2454/93.

[9] Circ n. 8/D dell’8 maggio 2013 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, e art. 6, comma 4, Reg. Cee n. 2454/93.

[10] Reg. Cee n. 2913/92.

[11] Art. 6 , comma 3, lettera B) del Reg. Cee n. 2454/93.

[12] Circ n. 8/D dell’8 maggio 2013 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli

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