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La certificazione “operatore economico autorizzato”: presupposti e vantaggi

La certificazione OEA o, meglio, A.E.O. – Authorized Economic Operator, consente di avvalersi di vantaggi ed agevolazioni di natura diretta ed indiretta relativamente alle operazioni doganali poste in essere.

Si tratta, ad esempio, di facilitazioni per i controlli di sicurezza, riduzione della quantità di dati da fornire per la dichiarazione sommaria, minori controlli fisici e documentali, maggiore velocità nelle spedizioni e diminuzione dei problemi legati alla sicurezza.

La normativa di riferimento è contenuta nei Regolamenti (CE) n° 648/2005 e n° 1875/2006 che modificano, rispettivamente, il Codice Doganale Comunitario (Reg (CE) n° 2913/1992) e le Disposizioni di Applicazione del Codice (Reg. (CE) n° 2454/1993), in merito al rilascio agli operatori economici che ne faranno richiesta di un certificato AEO/semplificazioni doganali, o AEO/Sicurezza, o AEO/semplificazioni doganali e Sicurezza, tutti con valenza comunitaria.

Il programma di certificazione comunitaria si applica agli operatori economici ed ai loro partner commerciali che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale, ossia ai fabbricanti, agli esportatori, agli speditori/imprese di spedizione, ai depositari, agli agenti doganali, ai vettori, agli importatori che, nel corso delle loro attività commerciali, prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale e si qualificano positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento.

L’affidabilità comunitaria e lo status di AEO/doganale sono riconosciuti, a seguito di apposito accertamento dell’Autorità doganale nazionale, a chi comprova il rispetto degli obblighi doganali, il rispetto dei criteri previsti per il sistema contabile, la solvibilità finanziaria; per il riconoscimento dello status di AEO/sicurezza si deve dimostrare, oltre al possesso dei predetti requisiti, anche quello relativo alla rispondenza ad adeguate norme di sicurezza.

Per ottenere la certificazione A.E.O., pertanto, il richiedente deve dimostrare di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l’integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l’individuazione dei partner commerciali.

L’operatore economico non è obbligato a divenire Operatore Economico Autorizzato: si tratta di una scelta individuale, che dipende dalle condizioni operative di ciascun soggetto.

Nello stesso senso, l’Operatore Economico Autorizzato non è tenuto ad esigere dai suoi partner commerciali che anche essi ottengano lo status di AEO. Infatti, ogni Operatore Economico Autorizzato è responsabile del proprio segmento nell’ambito della catena di approvvigionamento delle merci anche se, per garantire la sicurezza, si tiene conto delle misure applicate da tutti i partner commerciali dell’operatore interessato.

Succede, pertanto, che il soggetto richiedente la certificazione AEO inviti, a sua volta, i partners commerciali alla sottoscrizione di una dichiarazione che attesti il rispetto della normativa sulla sicurezza della catena logistica. Questo invito, il più delle volte, è una vera e propria richiesta al partner commerciale di diventare a sua volta Operatore Economico Autorizzato, al fine di semplificare e velocizzare le operazioni doganali anche in vista della completa applicazione del Codice doganale dell’Unione Europea che avverrà il 1° maggio 2016, e che favorisce tale tipologia di certificazione (Reg. CE n. 952/2013, artt. 38 – 41).

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