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La prova diabolica dei danni subiti

Ti sarà capitato sicuramente, nella tua esperienza di imprenditore, di aver subito dei danni a causa di una fornitura consegnata oltre il termine previsto, oppure a causa di una lavorazione fatta da terzi non a regola d’arte.

Capita spesso che, per preservare i rapporti commerciali, l’imprenditore decida di non quantificare la perdita subita (cd. danno emergente) e il mancato guadagno (cd. lucro cessante) a colui che ha causato il danno.

A volte capita che lo stesso imprenditore non sappia quali siano effettivamente i danni che ha subito perché è talmente abituato a considerare “normalità” i ritardi nelle consegne o gli errori nelle lavorazioni.

Anche nell’ipotesi in cui l’imprenditore sia consapevole della perdita subita, riesce con difficoltà a quantificare il guadagno che avrebbe potuto avere nell’ipotesi in cui, ad esempio, la lavorazione fosse stata effettuata a regola d’arte, senza la necessità di ulteriori rilavorazioni: in questo caso quindi è chiaro l’ammontare del danno emergente ma non quella del c.d. lucro cessante.

La previa quantificazione dei possibili danni

Poniamo ora il caso che il nostro diligente imprenditore abbia chiari i costi che vorrebbe addebitare al proprio fornitore, a causa della consegna effettuata oltre il termine previsto, oppure nel caso estremo di mancata consegna. L’imprenditore, con molta probabilità scriverà una lettera al proprio fornitore descrivendo in modo dettagliato l’accaduto, quantificando il danno subito e chiedendone il relativo pagamento.

Poiché siamo all’interno di un rapporto commerciale da preservare, il fornitore potrebbe riconoscere effettivamente di aver consegnato la merce oltre il termine concordato, ma potrebbe ritenere che questa circostanza non abbia comportato alcun danno all’imprenditore, oppure un danno minore rispetto a quanto indicato da quest’ultimo.

Si aprirebbe allora una fase di trattativa tra le parti che, nel caso di mancato raggiungimento di un accordo, potrebbe portare all’esperimento di un’azione giudiziale da parte dell’imprenditore, volta a veder riconosciuta la propria pretesa risarcitoria. È importante sapere che, colui che agisce in giudizio deve dimostrare i fatti posti a fondamento della propria pretesa. Ciò significa che l’imprenditore danneggiato dovrà non solo dimostrare il fatto dal quale è sorto il proprio diritto al risarcimento dei danni, ma anche i danni subiti, i quali non dovranno essere indicati genericamente, ma dovranno essere puntualmente provati e documentati. Si tratta spesso di una dimostrazione ardua e dall’esito incerto.

La via di fuga allo scenario processuale

Una via di fuga dallo scenario processuale c’è.

Il nostro imprenditore può, all’interno del contratto che regola i rapporti con i propri fornitori, inserire una clausola che possa già predeterminare, al verificarsi di determinati fatti, l’ammontare del risarcimento del danno.

Tale clausola si chiama “clausola penale” ed è prevista dall’art. 1382[1] codice civile. È un elemento facoltativo nel contratto, pertanto, se non viene esplicitamente inserita nell’accordo tra le parti, non può in alcun modo essere invocata dalle stesse. Difatti, mediante la clausola penale, le parti si accordano preventivamente sulla somma che sono disposte a corrispondere in caso di inadempimento (nel nostro esempio nell’ipotesi in cui la merce non venga consegnata) o in caso di ritardo nell’adempimento.

L’aspetto che rende davvero interessante questa previsione contrattuale, è dato dal fatto che il nostro imprenditore non dovrà dimostrare di aver subito alcun danno: al verificarsi dell’evento, egli avrà diritto di ricevere la somma preventivamente concordata a prescindere dalla stessa esistenza del danno.

Il vantaggio è per entrambe le parti: anche il debitore, ovvero colui che doveva consegnare la merce, conosce in anticipo l’ammontare del danno che dovrebbe corrispondere in caso di inadempimento e potrà anche contrattare con l’imprenditore una somma congrua.

Le parti poi possono prevedere che, oltre alla somma indicata nella clausola penale, sia possibile chiedere il risarcimento del danno ulteriore. Questo aspetto della norma, sicuramente è a favore, nel nostro esempio, dell’imprenditore, consentendogli anche di adire il Tribunale per vedere riconosciuti gli ulteriori danni che ha subito, qualora cioè l’importo oggetto di clausola penale non sia sufficiente al totale ristoro degli stessi.

In questa ipotesi, l’imprenditore dovrebbe non solo dimostrare l’esistenza dei danni “ulteriori”, ma anche fornire prova del fatto che la somma prevista a titolo di penale, non è stata sufficiente a risarcirli totalmente.

In ogni caso ricordiamoci che devono essere le parti, quindi di comune accordo, a prevedere la risarcibilità del danno ulteriore. Altrimenti la somma prevista a titolo di penale predetermina l’ammontare dei danni.

Si noti peraltro che, ai sensi dell’art. 1384[2] codice civile il Giudice (nel corso quindi di un eventuale contenzioso) potrà diminuire l’ammontare della penale, qualora questa risulti eccessiva. Questo controllo del Giudice permette a colui che deve eseguire la prestazione, nel nostro caso, il fornitore, di contrattare una somma a titolo di penale che non sia sproporzionata rispetto al valore della sua prestazione, sapendo di avere un meccanismo di salvaguardia.

In conclusione, accordarsi prima sull’ammontare dei danni, consente di risparmiare tempo e denaro, permettendo al nostro imprenditore di concentrarsi sul proprio business.


[1] 1382. Effetti della clausola penale. La clausola penale con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

[2] 1384. Riduzione della penale. La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.

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