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Quando l’acquisto di merce difettosa può far capitolare la tua impresa…

Quante volte ti sarà capitato di acquistare un bene, ad esempio un dispositivo elettronico, e di dover ritornare nel negozio dove lo hai acquistato, perché non funzionava, munito di regolare scontrino?

Il commesso, una volta verificato che effettivamente il dispositivo non funziona, si è occupato della restituzione del medesimo, dandotene uno nuovo e, si spera, perfettamente funzionante.

Se questa è la situazione-tipo che tutti noi, come consumatori, viviamo, la realtà per gli imprenditori è diversa. Gli scambi commerciali B to B, ovvero business to business, rispondono a delle logiche ed a delle leggi diverse.

Che cosa succede quando compri un bene da un tuo fornitore e questo presenta dei vizi?

Prima di tutto è necessario capire che cosa si intende per vizio.

Il nostro codice civile ci aiuta, all’art. 1490, indicando che:

“il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso a cui è stata destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.”

Il vizio, ovvero il difetto del bene, deve renderlo inadatto all’uso per il quale è stato comprato, oppure deve comportare una diminuzione apprezzabile del valore del bene stesso.

Quando il compratore ritiene che il suo bene sia viziato, che cosa deve fare? Con quali tempistiche?

La prima cosa da fare è rendere noto al venditore che il bene presenta dei vizi (la forma della denuncia dei vizi non è importante, anche se vi consigliamo di farlo con una modalità che vi consenta di dimostrare la data dell’invio e la sua ricezione, meglio pertanto con posta elettronica certificata oppure tramite raccomandata A/R).

Il termine entro il quale va denunciato il vizio è quello di 8 giorni dalla scoperta, in caso di vizio occulto; di 8 giorni dalla consegna nel caso di vizio palese.

Abbiamo introdotto un’altra distinzione: vizio occulto vs vizio palese. Quest’ultimo è quel difetto che è riconoscibile immediatamente alla consegna del bene usando l’ordinaria diligenza, il secondo invece è quel difetto che non è immediatamente rilevabile ma che emerge successivamente.

È importante ricordare che se lo stesso compratore ha riconosciuto che la merce era viziata oppure ha nascosto la presenza dei vizi al compratore, la denuncia dei vizi non è necessaria.

Quali sono i rimedi garantiti al compratore?

Le strade da percorrere sono due: o il compratore richiede la riduzione del prezzo di acquisto del bene, oppure richiede la risoluzione del contratto, ovvero lo scioglimento dal vincolo contrattuale con restituzione del bene da parte del compratore, restituzione del prezzo da parte del venditore, oltre alle spese e ai pagamenti effettuati dal compratore per l’acquisto, con obbligo di risarcimento dei danni eventualmente subiti dal compratore a causa dei vizi del bene.

I due rimedi sono intercambiabili? No. Infatti, la risoluzione, essendo un rimedio più gravoso per il venditore non può essere richiesta nelle ipotesi in cui gli usi, ovvero la prassi commerciale, lo escludono. [1]

C’è un aspetto da non sottovalutare: qualora i vizi fossero già conosciuti al compratore, oppure se avrebbe dovuto conoscerli (in quanto facilmente conoscibili), la garanzia per vizi non è dovuta, salvo che il venditore abbia dichiarato che il bene era esente da vizi.

In ogni caso, una volta denunciato il vizio entro il termine previsto, il compratore deve attivarsi nel termine di 1 anno dalla consegna del bene, come sopra indicato.

Nella vendita tra imprenditori, si può chiedere la riparazione o la sostituzione del bene?

Il nostro legislatore consente al consumatore, come abbiamo visto sopra, di richiedere ed ottenere la sostituzione o la riparazione del bene. Per l’imprenditore, salvo che non vi sia un accordo tra le parti, non è possibile chiedere di sostituire la merce viziata con altra esente da vizi.

Vero è che, nella prassi commerciale, spesso le parti si accordano per la sostituzione e/o la riparazione del bene. Questo è possibile a seguito di un accordo tra le parti che può essere contestuale alla vendita oppure successivo, ovvero quando il compratore denuncia il vizio.

Trattasi di accordo, pertanto entrambe le parti devono convenire sul punto.

Poniamo il caso che la società Alfa acquisti dalla società Beta una quantità di pellame per la realizzazione di borse. La società Alfa si accorge, durante la fase di cucitura della pelle, che la medesima si rompe, ed è pertanto priva della resistenza richiesta per poter essere lavorata. Alfa denuncia il vizio a Beta entro 5 giorni dalla tentata cucitura della pelle, chiedendo la sostituzione del pellame entro 7 giorni lavorativi, dato che deve consegnare le borse al proprio Committente entro i successivi 15 giorni lavorativi. Beta risponde che non è tenuta per legge a sostituire la pelle che, tuttavia, pur di mantenere in futuro delle relazioni commerciali con Alfa, è disposta a restituire parte del prezzo che Alfa ha corrisposto per la pelle.

Alfa però deve rispettare i termini di consegna imposti del proprio committente che, a sua volta, deve consegnare la collezione nei negozi per la vendita. Per questo Alfa non è interessata alla riduzione del prezzo, avendo la necessità di reperire a breve la pelle per confezionare le borse. Beta però non cede su questo punto e continua a proporre la restituzione parziale del prezzo.

Cosa può fare Alfa? Sicuramente può iniziare una causa civile volta all’accertamento dei vizi della pelle, chiedendo poi la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

I tempi però sono quelli del Tribunale non quelli dell’impresa che ha la necessità di risolvere immediatamente il problema….

Probabilmente Alfa, contestualmente all’inizio dell’azione civile, si attiverà sul mercato per reperire altra pelle per confezionare le borse, col rischio, dati i tempi stretti, di non veder soddisfatta la propria esigenza.

Se Alfa avesse stipulato un contratto nel quale Beta si impegnava, in caso di vizi della pelle venduta, alla sua sostituzione entro 5 giorni dalla denuncia del vizio, Alfa avrebbe avuto la pelle per confezionare le borse in tempo per la consegna al proprio committente.

Potreste sottolineare che nel giudizio civile, in caso di vittoria, Alfa avrebbe ottenuto anche il risarcimento del danno, comprensivo della perdita economica subita per non aver potuto consegnare in tempo le borse al proprio committente.

Vero, la considerazione è corretta: dopo almeno 5 anni di causa, Alfa potrebbe essere risarcita dai danni, ammesso e non concesso che il Giudice non ritenga già sufficiente l’offerta iniziale di Beta di riduzione del prezzo e ammesso e non concesso che Beta non sia fallita medio tempore.

Però come valutiamo e consideriamo la perdita di affidabilità di Alfa nei confronti del proprio committente, nel caso in cui Alfa non sia riuscita a trovare altrove la pelle per confezionare le borse e non le abbia consegnate in tempo?

La perdita di immagine di Alfa avrebbe senz’altro un’influenza determinante sui propri affari, comportando con molta probabilità la perdita di quel committente che le aveva commissionato la realizzazione delle borse in pelle.

Si potrebbe dire però che non è colpa di Alfa: in fondo è stata Beta a vendere la pelle viziata.

Vero. Però come pensate che possa essere considerata Alfa dal proprio committente?

Probabilmente come una società che non sa gestire gli imprevisti in modo organizzato e responsabile.

In fondo, bastava solo una piccola clausola all’interno di un contratto….


[1] Oltre a questo, nel caso in cui il bene sia perito per caso fortuito, per colpa del compratore oppure sia stato già alienato a terzi, in capo al soggetto rimarrà solo la facoltà di richiedere la riduzione del prezzo. Mentre se l’oggetto è perito a causa dei vizi può essere esercitata solo l’azione di risoluzione del contratto.

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