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La responsabilità penale di impresa spiegata ai non addetti ai lavori

È ormai da una quindicina d’anni che si sente parlare di “Responsabilità penale d’impresa” o, più correttamente di “Responsabilità degli Enti per illeciti amministrativi dipendenti dalla commissione di reati”. Ma di che cosa si tratta?

Con questo articolo vogliamo spiegarlo in modo semplice ed efficace, senza usare tecnicismi… cosicché anche i non addetti ai lavori possano finalmente capire che cos’è questa “nuova” forma di responsabilità.

Per fare ciò è necessaria una piccola premessa. Come probabilmente saprai o potrai intuire, nel nostro ordinamento la responsabilità penale è personale, questo, semplificando moltissimo, vuol dire che “in galera” ci possono andare solo ed esclusivamente le persone fisiche.

Fino al 2001, anche nel caso, tutt’altro che raro, in cui un reato venisse commesso all’interno di una organizzazione societaria, l’unico soggetto chiamato a rispondere penalmente di questo reato era colui che l’aveva in concreto commesso (ad esempio l’Amministratore o il Dirigente, eventualmente in concorso con i suoi vari colleghi di malaffare). La Società invece, non rispondeva del reato commesso, molto spesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Accadeva così che il colpevole di turno, processato e punito, veniva rimosso dalla compagine sociale e sostituito con un nuovo soggetto… il più delle volte con pari o maggiore dedizione al crimine.

Si pensi all’ipotesi dell’azienda produttiva che, per un risparmio di spesa, decideva, con l’aiuto di qualche premiata ditta dell’eco-mafia, di smaltire illecitamente i propri rifiuti pericolosi, inviandoli alla tristemente nota “terra dei fuochi”. Una volta sgominata l’associazione criminosa e i suoi clienti, veniva punito il colpevole (immaginiamo che si trattasse dell’Amministratore Delegato), ma l’azienda indisturbata poteva proseguire (magari con maggiori accortezze) nel tenere le proprie condotte criminose. Ovviamente previa nomina di un nuovo Amministratore Delegato ben referenziato!

Fu proprio per porre rimedio a problemi di questo tipo (concernenti prevalentemente reati corruttivi e in materia di truffa) che, nel 2001, venne introdotta la c.d. “Responsabilità penale d’impresa”[1], ovvero una nuova forma di responsabilità che consentiva in qualche modo di sanzionare le Società dedite al crimine. Ovviamente la sanzione applicabile non poteva che essere di natura pecuniaria, per l’evidente difficoltà di “mettere dietro alle sbarre” o agli arresti domiciliari una s.p.a. o una s.r.l.

Dal 2001 quindi, qualora all’interno di una Società[2], sia commesso un reato, nell’interesse o a vantaggio della Società stessa, questa potrà essere processata per quel reato e, in presenza di determinate condizioni, condannata. La pena potrà variare da un minimo di € 25.800 ad un massimo di € 1.549.000. Non solo, in alcuni casi, la Società potrà essere condannata anche:

  1. all’interdizione dall’esercizio della propria attività
  2. alla sospensione o revoca delle autorizzazioni funzionali alla commissione dell’illecito
  3. al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
  4. all’esclusione da agevolazioni, finanziamenti o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi
  5. al divieto di pubblicizzare i propri beni o servizi.

Tornando quindi al nostro esempio in materia di smaltimento illecito di rifiuti: con l’introduzione della responsabilità penale di Impresa, non solo sul banco degli imputati sarebbe finito l’Amministratore delegato eco-irresponsabile e i suoi colleghi di malaffare, ma anche la Società (in persona del suo legale rappresentante).

Non ci soffermiamo, come promesso, ad analizzare le varie disposizioni tecniche della normativa di settore che chiariscono nel dettaglio tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per la sussistenza della Responsabilità penale d’impresa.

Se però la questione ti sta appassionando e vuoi conoscere maggiori dettagli ti invitiamo a leggere questo contributo.

In questa seda ci limitiamo a ricordare che, non tutti i reati previsti dal nostro ordinamento penale possono generare la Responsabilità penale d’impresa.

Cerchiamo di chiarire le cose con un esempio. Immaginiamo tu sia l’amministratore delegato della Società Alfa s.r.l. che deve effettuare un investimento importante per l’acquisto di nuovi macchinari. Immaginiamo anche che, dopo vari tentativi e richieste, nessun istituto di credito abbia accettato di accordarti il finanziamento necessario per i tuoi acquisti. Vista la situazione e, vista l’importanza per la tua azienda di effettuare il nuovo investimento, decidi, assieme al Direttore Generale e al responsabile dell’Ufficio Finanziario di rapinare la Banca Alfa. In questo caso, la tua Società Alfa s.r.l., sebbene la rapina sia stata commessa nel suo interesse e a suo vantaggio, rimarrebbe comunque impunita in quanto il reato di rapina non determina Responsabilità penale di impresa.

Quali sono dunque i reati in grado di determinare l’insorgere della Responsabilità penale di impresa?

Si tratta di vari reati che possiamo riassumere all’interno delle seguenti categorie: Reati contro la Pubblica Amministrazione; Falsità in monete, carte di credito, valori bollati; Reati societari; Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; Delitti contro la personalità individuale; Abusi di mercato; Pratiche di mutilazione degli organi femminili; Delitti transazionali; Delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro o beni o utilità di provenienza illecita; Delitti informatici; Reati colposi in materia di Sicurezza sul Lavoro (omicidio colposo, lesioni personali gravi e gravissime); Delitti di criminalità organizzata; Delitti contro l’industria e il commercio; Violazione di diritto d’autore; Induzione a non rendere dichiarazioni o mendaci all’Autorità Giudiziaria; Reati ambientali; Reati di sfruttamento sessuale di minori e pornografia minorile.

Di tutti questi reati attenzione speciale meritano i Reati colposi in materia di Sicurezza sul Lavoro e i Reati ambientali. Questi infatti, diversamente da tutti gli altri, possono determinare una Responsabilità penale dell’Impresa, anche se il soggetto che li ha commessi non ha agito con dolo.

Facciamo anche qui un esempio per chiarire questo aspetto fondamentale.

Qualora l’Amministratore Delegato della Società Alfa, mediante artifizi o raggiri ottenga un cospicuo finanziamento pubblico cui la sua azienda non avrebbe diritto, risponderà di truffa e con lui risponderà la stessa Società Alfa, per effetto della normativa in materia di Responsabilità penale d’impresa. In questo caso è evidente che l’Amministratore non solo era consapevole di star truffando il sistema, ma addirittura questo era proprio ciò che voleva, al fine di assicurare un ingiusto profitto alla sua Società.

Diverso è il caso dell’Amministratore Unico (e Datore di Lavoro) della Società Beta che, per dimenticanza, non organizza la formazione del dipendente neoassunto il quale, per inesperienza, si provoca uno schiacciamento delle dita della mano alla partenza di un telaio. In questo caso è altrettanto evidente che l’Amministratore Unico (e Datore di Lavoro), non voleva affatto che il suo dipendente neoassunto si schiacciasse le dita della mano provocandosi una grave lesione. Ciò nonostante la sua dimenticanza nell’organizzazione della formazione prevista per legge, comporterà per lui e per la Società Beta la responsabilità per aver commesso un reato colposo in materia di Sicurezza sul lavoro.

Lo stesso potrebbe dirsi per il caso di sversamento accidentale di rifiuti pericolosi derivanti dai fanghi di lavaggio delle pelli, o per altri reati ambientali colposi.

Da questi esempi puoi capire che la “spada di Damocle” della Responsabilità penale d’impresa è un arma particolarmente affilata con riferimento alle materie dell’Ambiente e della Sicurezza sul lavoro. In tali ambiti, essa potrebbe determinare l’applicazione di sanzioni (anche interdittive, come il fermo produzione), a fronte di un evento non voluto e accidentale.

Se queste sono le “cattive notizie”, le buone notizie sono date dalla possibilità, concessa dal nostro Ordinamento di dotarsi di Modelli di Organizzazione e Gestione in grado di ridurre fortemente il rischio di Responsabilità penale d’impresa. Per avere maggiori informazioni su tali Modelli, anche noti come “Modelli 231”, dal nome del Decreto Legislativo che ha introdotto questa forma di responsabilità, clicca qui.


[1] Introdotta con D.Lg. 231/2001.

[2] Più precisamente la normativa parla di “Ente”, potendo essere destinatari di questa responsabilità tutti gli Enti a soggettività privata (anche privi di personalità giuridica quali Associazioni, Fondazioni, Comitati) e gli Enti a soggettività pubblica che svolgono attività economica.

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