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La tutela del segreto commerciale in Europa

Sei un’azienda che lavora con l’estero o che ci vorrebbe provare? Ti sei mai chiesto come viene protetto fuori dall’Italia il know-how della tua azienda e quale tutela viene riconosciuta alle informazioni commerciali riservate?

Innanzitutto occorre precisare che attualmente non esiste, a livello europeo, una normativa omogenea in materia di tutela del segreto commerciale, e vi sono ancora notevoli differenze in termini di protezione dei segreti commerciali tra gli Stati membri. Tali disomogeneità generano un rilevante pregiudizio alle aziende che intraprendono (o lo vorrebbero) attività commerciali nel territori di altri Stati membri.

Per arginare tali differenze normative, il 15 giugno 2016 è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Direttiva (UE) 2016/943sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti” e gli Stati Membri avranno tempo fino al 9 giugno 2018 per recepirla. In ogni caso gli Stati membri avranno la facoltà di adottare una tutela più stringente del know-how, rispetto alle disposizioni “base” previste dalla Direttiva.

Nel periodo transitorio, in Italia continueranno a trovare applicazione gli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà intellettuale (D.lgs. n. 30/2005).

Passando all’analisi del contenuto della direttiva UE, si nota che il Legislatore comunitario ha fornito, all’articolo 2, la definizione del segreto commerciale individuandolo nelle: (i) informazioni segrete, nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione, (ii) con un valore commerciale in quanto segrete, (iii) sottoposte a misure ragionevoli a mantenerle segrete.

All’articolo 3 della Direttiva sono stabilite le condizioni in cui l’acquisizione di un segreto commerciale è da considerarsi lecita, come ad esempio quando l’informazione sia ottenuta nell’ambito di una pratica commerciale leale, o sia frutto di una scoperta o creazione indipendente o, ancora, dell’osservazione, studio, smontaggio o prova di un oggetto messo a disposizione del pubblico. Tra le ipotesi lecite anche il diritto di informazione e consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti.

La Direttiva (art. 4) individua le ipotesi di acquisizione, utilizzo e divulgazione illecite dei segreti commerciali, prevedendo la possibilità di attivare le tutele disciplinate nella Direttiva stessa. In linea generale, il Legislatore europeo ha ritenuto che l’acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita qualora sia compiuta in uno dei seguenti modi:

a) con l’accesso non autorizzato, l’appropriazione o la copia non autorizzate di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto;

b) con qualsiasi altra condotta che, secondo le circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali

Con riferimento, invece, alle condotte di utilizzo e divulgazione, la condotta illecita viene delineata prendendo a riferimento il soggetto agent. Quest’ultimo, infatti, dovrà soddisfare una delle condizioni previste dalla norma (art. 4 della Direttiva) tra cui l’aver acquisito il segreto illecitamente, l’aver violato un accordo di riservatezza od un obbligo contrattuale o di altra natura che impone limiti all’utilizzo del segreto commerciale.

Sono inoltre considerate illecite le condotte di chi, al momento dell’acquisizione, utilizzo o divulgazione, fosse a conoscenza o sarebbe dovuto esserlo, del fatto che l’informazione era stata precedentemente acquisita illecitamente da un terzo.

La Direttiva 2016/943 precisa ulteriormente ed espressamente che la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente.

L’articolo 5 della Direttiva identifica invece le eccezioni all’applicazione delle misure di repressione, che sussistono qualora il presunto utilizzo del segreto commerciale sia avvenuto:

  • nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione;
  • per rivelare una condotta scorretta, un’irregolarità o un’attività illecita, allo scopo di proteggere l’interesse pubblico generale;
  • con la divulgazione da parte dei lavoratori ai loro rappresentanti nell’ambito del legittimo esercizio delle funzioni di questi ultimi, conformemente al diritto dell’Unione o al diritto nazionale, a condizione che la divulgazione fosse necessaria per tale esercizio;
  • al fine di tutelare un legittimo interesse riconosciuto dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale.

Da ultimo, analizziamo brevemente gli strumenti che sono previsti a tutela delle situazioni di illecita acquisizione, utilizzo o divulgazione.

In ordine alle misure provvisorie e cautelari (art. 10 della Direttiva), le competenti autorità giudiziarie possano ordinare, nei confronti del presunto autore della violazione:

a) la cessazione o, a seconda dei casi, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale a titolo provvisorio;

b) il divieto di produzione, offerta, commercializzazione o utilizzo di merci costituenti violazione oppure di importazione, esportazione o immagazzinamento di merci costituenti violazione per perseguire tali fini;

c) il sequestro o la consegna delle merci sospettate di costituire violazione, compresi i prodotti importati, in modo da impedirne l’ingresso sul mercato o la circolazione al suo interno.

Infine, con la decisione giudiziaria che abbia accertato l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano ordinare una o più delle seguenti misure nei confronti dell’autore della violazione:

a) la cessazione o il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale;

b) il divieto di produzione, offerta, commercializzazione o utilizzazione di merci costituenti violazione oppure di importazione, esportazione o immagazzinamento di merci costituenti violazione per perseguire tali fini;

c) l’adozione delle opportune misure correttive per quanto riguarda le merci costituenti violazione;

d) la distruzione della totalità o di una parte dei documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici che contengono o incorporano un segreto commerciale, oppure la consegna di una parte o della totalità degli stessi.

Le misure correttive sopra citate comprendono il richiamo dal mercato delle merci costituenti violazione, l’eliminazione dalle merci costituenti violazione delle qualità che le rendono tali e la distruzione delle merci costituenti violazione.

Rimaniamo quindi in attesa di conoscere le normative che verranno emanate da ciascun Stato membro in recepimento del contenuto della Direttiva UE.

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