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Posts Taggati ‘contratti’

Il diritto di recesso, anche detto diritto al “ripensamento”, consiste nel diritto del consumatore di poter sciogliere, unilateralmente, il contratto stipulato con il professionista e di avere diritto alla restituzione del prezzo già corrisposto.

Tale diritto, il quale va esercitato entro un termine previsto per legge, nasce dall’esigenza di tutelare il consumatore, quale soggetto debole e vulnerabile rispetto al professionista venditore, durante gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza o fuori dai locali commerciali.

Il diritto di recesso ha acquisito una centralità nella società dell’informazione a seguito della trasformazione dell’utente in consumatore digitale.

Il “consumatore digitale”

Il legislatore europeo ha mostrato da sempre una spiccata sensibilità al tema della tutela del consumatore non soltanto quale parte “debole” del rapporto contrattuale, ma anche quale protagonista di un mercato in continua evoluzione e sempre più complesso.

Trasparenza e informazione (inclusa quella al diritto al recesso) hanno costituito, sin dalle prime delibere comunitarie, gli strumenti con cui è stata attuata a livello comunitario la tutela del consumatore, e oggi lo sono sempre di più dal momento che quest’ultimo si è trasformato in consumatore digitale.

Con l’intento di rafforzare la tutela del consumatore, agevolandone la consapevolezza dei propri diritti in fase di acquisto “on-line”, e con l’intento di armonizzazione dei sistemi nazionali il legislatore europeo, è intervenuto sulla normativa consumeristica con la direttiva 83/2011 EU.

Hai mai sentito parlare di dropshipping? Si tratta di un particolare modello di business che ti consente, con alcuni piccoli accorgimenti, di fare buoni profitti, con pochissime spese.

Come funziona?

Il dropshipping è un metodo di vendita applicabile all’e-commerce, grazie al quale è possibile vendere un prodotto online senza averlo materialmente in magazzino. Anzi, senza avere il magazzino!

Nessun magazzino… com’è possibile?

Ebbene sì, il venditore non acquista la merce dal fornitore, ma si limita a proporla al pubblico per il tramite del proprio e-commerce. Non appena il venditore riceve l’ordine del cliente, lo trasmette al fornitore, il quale si occupa dell’imballaggio e della spedizione del prodotto direttamente all’acquirente. Semplice, no? Naturalmente, tutto questo è reso possibile da apposito accordo commerciale, regolante i rapporti tra venditore e fornire in un’ottica di mutuo vantaggio.

Caratteristiche dell’accordo commerciale

Se prima di questo articolo non avevi mai sentito nominare il dropshipping, è perché si tratta di un modello di vendita di recente invenzione. Per tale ragione, il contratto di dropshipping non presenta alcuna normativa codicistica di riferimento, salvo le regole generali sui contratti, di cui al nostro codice civile. Va però messo in luce come si tratti pur sempre di una modalità di commercio elettronico, la quale non può che essere regolamentata dal D.Lgs. 70/2003, rubricato “attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico“. Tale normativa impone al venditore una serie composita di obblighi, già descritti in questo nostro precedente articolo. Ad ogni buon conto, come in tutti i rapporti commerciali, è essenziale definire precipuamente quali sono i diritti e i doveri delle parti del contratto, ossia, nel caso di specie, del merchant e del fornitore.

Obblighi del fornitore

L’accordo commerciale deve necessariamente prevedere che il fornitore si impegni a:

  1. Garantire la disponibilità in magazzino dei beni pubblicizzati nell’e-commerce dal merchant, avvisandolo prontamente qualora un prodotto risulti esaurito;
  2. Curare la logistica del magazzino, ovverosia il flusso delle merci in entrata e in uscita;
  3. Curare l’imballaggio dei beni ordinati ed acquistati dal cliente finale, tramite il sito del merchant. Le caratteristiche del packaging devono essere descritte nel contratto o in un suo allegato tecnico;
  4. Garantire che la merce in magazzino soddisfi pienamente i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti e siano conformi alle stesse;
  5. Spedire la merce ordinata, nei termini e con le modalità indicate nel contratto, direttamente all’acquirente finale.

Obblighi del venditore

Parimenti, l’accordo commerciale deve stabilire che il merchant si impegni a:

  1. Promuovere nel proprio e-commerce i prodotti del fornitore;
  2. Curare la gestione degli ordini. Si specifica, tuttavia, che dovrebbe essere il fornitore ad inviare ai clienti una notifica via e-mail non appena l’ordine va in consegna;
  3. Curare il flusso dei pagamenti, ed in particolare, corrispondere al fornitore le somme pattuite nel contratto.

Quindi, chi paga chi?

All’interno dell’accordo commerciale è necessario che sia descritto il flusso dei pagamenti, con chiara indicazione delle modalità con cui il merchant corrisponde al fornitore le somme stabilite. Si specifica infatti che il cliente paga il prezzo del prodotto acquistato direttamente al venditore, tramite l’e-commerce. Quest’ultimo trattiene sulla somma incassata una percentuale per i servizi dal medesimo svolti, e trasmette l’importo rimanente al fornitore, a titolo di corrispettivo per le attività effettuate.

È opportuno che nel contratto sia previsto che il merchant corrisponda mensilmente le somme dovute al fornitore. In questo modo, qualora il cliente finale eserciti il diritto di recesso e sia necessario restituire le somme dallo stesso versate, il venditore, non avendo ancora pagato il fornitore, non si troverà a dover sborsare di tasca propria le somme in questione.

Chi è responsabile nei confronti del cliente finale?

La responsabilità per eventuali vizi, non conformità, o danni causati dai prodotti acquistati dal cliente è una tematica davvero spinosa. È essenziale che nel contratto sia inserita apposita clausola di manleva, con cui il fornitore si impegna a tenere indenne il venditore da qualsivoglia danno cagionato a persone e/o cose derivante dai prodotti dallo stesso forniti.

Consigli pratici

Se sei arrivato fino a qui, dovrebbe esserti chiaro che il dropshipping è davvero un business innovativo e ricco di potenzialità economicamente allettanti. Tuttavia, avrai anche capito che, per tutelare la tua posizione, è essenziale che i rapporti con il fornitore da te scelto siano disciplinati da apposito contratto scritto. Per la redazione dello stesso, ti consigliamo di rivolgerti sempre ad un esperto del settore: saprà come proteggere al meglio i tuoi interessi, scongiurando il rischio di fraintendimenti con il fornitore, che nel peggiore dei casi si traducono in annose controversie giudiziali.

In caso di dubbi o perplessità, non avere remore a contattare lo Studio Legale Soccol.

Il commercio elettronico è in costante crescita sia in Italia che nel mondo. Nell’ultimo periodo, esso si è ulteriormente diffuso a causa dell’emergenza sanitaria, che ha comportato il blocco delle vendite al dettaglio delle merci ritenute non essenziali. Alla crescente importanza del settore non sempre si accompagna, però, la consapevolezza da parte degli operatori circa le normative vigenti e i rischi legali a cui possono andare incontro, in caso di violazione delle normative applicabili.

Dal punto di vista privacy, come tutti i siti web, anche quello e-commerce soggiace alle regole dettate in materia di data protection, sia per quanto riguarda le finalità di trattamento dei dati che il titolare è tenuto a fornire agli utenti, sia relativamente alle misure di sicurezza tecniche poste alla base del sistema informatico.

Nello specifico, le principali regole in tema di privacy da tenere in considerazione ai fini della costruzione di un e-commerce conforme alla legge sono individuate dal Reg. Ue 679/216 (GDPR) e dai provvedimenti emessi dal Garante

Le regole basilari

In particolare, in base ai principi dettati dall’art. 25 del GDPR, la creazione dell’e-commerce deve essere effettuata contestualmente alla progettazione del trattamento dei dati (privacy by desing) e il Titolare del Trattamento deve trattare i dati dell’interessato nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario (privacy by default). Invero, il trattamento dei dati degli utenti deve avvenire tenendo conto del principio di minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5 GDPR, secondo il quale possono essere trattati solo quei dati necessari e indispensabili in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nonché  secondo le logiche di accountability, consistenti nelle responsabilità di definire (a monte di un’attenta analisi dei dati trattati e dei possibili rischi connessi) l’insieme di quelle misure adeguate, che limitano il più possibile il verificarsi di eventuali rischi e garantiscono il rispetto delle disposizioni GDPR.

Ma come deve essere nella pratica un e-commerce per essere GDPR compliance?

Anzitutto l’e-commerce deve contenere una privacy policy (informativa), redatta ai sensi dell’art. 13 GDPR, che fornisce tutte le informazioni necessarie affinché i visitatori del sito possano decidere in modo consapevole se prestare o meno il loro consenso al trattamento dei dati personali. In particolare, nell’informativa devono essere inserite specifiche informazioni in relazione ai trattamenti dei dati degli utenti per determinate richieste o servizi (ad esempio alla gestione di un’area riservata per monitorare gli ordini effettuati). Altresì dovrà essere prevista una cookies policy e inserito, ad esempio, un banner con opt-in che contenga i vari cookies utilizzati, in modo da permettere all’Utente di poter fornire un consenso espresso.

Newsletter e messaggi sponsorizzati

Proprio per il fatto che il consenso deve essere prestato dall’utente in modo inequivocabile ed espresso, i moduli per le newsletters inseriti nel sito non possono contenere il consenso di default. L’impresa deve pertanto inserire una casella di spunta per il consenso al trattamento dei dati personali, senza che la stessa possa essere precompilata. Inoltre, sia i messaggi sponsorizzati che i moduli funzionanti con modalità opt- out (cioè i moduli che appaiono quando il cursore del mouse si muove verso la parte superiore della pagina per chiuderla) devono essere riadattati in modalità opt-in opzionale.

Attenzione al database e misure di sicurezza!

L’e-commerce deve poi essere dotato di un proprio database separato che faciliti la richiesta di cancellazione dei dati personali, e di un sistema di verifica dei dati degli utenti/visitatori, che renda possibile la verifica immediata nel caso in cui vengano violati i dati personali. Infine, deve essere garantita la sicurezza dei dati attraverso l’adozione di specifiche misure di sicurezza come, a titolo esemplificativo non esaustivo: utilizzare sistemi che permettono la riservatezza, l’integrità, la disponibilità dei dati personali; dotarsi di metodi che permettono di ripristinare la disponibilità dei dati personali e l’accesso ad essi in tempi appropriati in caso di incidenti fisici o tecnici; adottare procedure volte a verificare, analizzare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche operative per assicurare la sicurezza.

Si ricorda che il mancato adeguamento agli obblighi imposti dal GDPR può comportare sanzioni molto pesanti per le imprese, in quanto sono previste multe sino a 20 milioni di Euro o fino al 4% del fatturato.

Proprio per questa ragione, se state pensando di dotarvi di un e-commerce, fatevi affiancare da un avvocato esperto in materia, per evitare di incorrere in guai con il Garante per la protezione dei dati personali.