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Whistleblowing…in pillole

Hai mai sentito parlare di whistleblowing? Sapevi che riguarda un tema importante all’interno dell’organizzazione aziendale e si rischia di incorrere in sanzioni amministrative se non si è in regola?

Whistleblowing è un termine di origine anglosassone che evoca il fischiare, un atto che figurativamente significa “attirare l’attenzione”, quindi “segnalare”. Infatti, con il termine whistleblowing oggi si fa riferimento a quella disciplina che tutela chi segnala violazioni del diritto dell’Unione europea e delle disposizioni normative nazionali, oltre a prevedere che talune imprese mettano in atto una procedura che permetta di poter effettuare tali segnalazioni in sicurezza. Questa definizione è però estremamente riduttiva: vediamo assieme cos’è effettivamente previsto dalla normativa di riferimento.

Novità normative: chi riguardano?

La disciplina è oggi regolamentata dal D.Lgs. 24/2023, che ha recepito la direttiva europea 2019/1937 e ha superato la vecchia Legge 179/2017, che aveva introdotto la disciplina del whistleblowing in Italia.

La prima cosa che ti chiederai sarà: ma io devo fare qualcosa o sono esentato?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo prendere in considerazione l’art. 3 del D.Lgs. 24/2023, che disciplina l’ambito applicativo soggettivo: il Decreto Legislativo si applica sia a soggetti del settore pubblico sia a soggetti del settore privato, a fronte di determinati presupposti.

Considerando i soggetti del settore privato, le disposizioni si applicano ai soggetti che:

  • hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori;
  • rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori.

La nuova disciplina ha quindi ampliato i soggetti che rientrano nel suo ambito di applicazione: in passato solo chi era dotato del Modello 231 era tenuto ad adeguarsi, oggi non solo loro.

Tuttavia, su tali soggetti gravano differenti obblighi.

Quali comportamenti devono essere segnalati?

Non abbiamo infatti ancora specificato che cosa voglia dire “violazione” ai sensi del D.Lgs. 24/2023: l’art. 2 ci fornisce una lunga definizione alla lettera a) del primo comma: “comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

1)  illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2)  condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3)  illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4)  atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;

5)  atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6)  atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)”.

Tenendo a mente questo lungo elenco di sei punti, recuperiamo adesso le tre categorie di soggetti del settore privato a cui si applica il nuovo decreto sul whistleblowing:

  • per quanto riguarda i soggetti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori e i soggetti che rientrano nelle parti I.B e II dell’allegato (quindi le prime due ipotesi), ad essi si applica la materia in relazione alle violazioni di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) della definizione di violazione;
  • per i soggetti che si sono dotati di un modello 231 (quindi la terza e ultima ipotesi) si applica il decreto in relazione alle violazioni riguardanti le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); attenzione però, qualora tali soggetti dovessero avere una media di almeno cinquanta lavoratori, allora si applica la disciplina anche in relazione ai punti 3), 4), 5) e 6).

Rientri quindi tra i soggetti a cui si applica la nuova normativa? Se sì, ti chiederai adesso che cosa devi fare.

Procedure e canali di segnalazione: che caratteristiche devono avere?

Abbiamo anticipato in apertura che devono essere introdotte delle procedure che garantiscano di effettuare delle segnalazioni in sicurezza: si tratta dei canali di segnalazione interna, che si contrappongono al canale di segnalazione esterna (che deve essere implementato dall’ANAC) e alla cd. divulgazione pubblica.

Il canale di segnalazione interna deve presentare una serie di caratteristiche volte a garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti e del contenuto della segnalazione, a garantire che la segnalazione venga ricevuta da soggetti competenti, autonomi e indipendenti. Infine, la disciplina prevede in modo analitico la procedura da seguire quando viene ricevuta una segnalazione, individuando obblighi, oneri e termini.

Le tutele per i segnalanti

Da ultimo, vediamo quali sono le tutele e soprattutto chi sono i soggetti tutelati.

Il decreto prevede la nullità degli atti ritorsivi, offrendo anche una serie di esempi. I soggetti tutelati sono il segnalante, il facilitatore, le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o i parenti entro il quarto grado, coloro che sono legati da uno stabile legame affettivo, i colleghi di lavoro che operano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e correnti e gli enti di proprietà della persona segnalante e le persone che lavorano per tali enti. Rispetto alla vecchia disciplina, è stato quindi ampliato il novero di soggetti tutelati. Tuttavia, affinché vengano riconosciute tali tutele, devono sussistere delle condizioni, volte soprattutto a non riconoscere tutele a chi dichiara volutamente il falso.

Abbiamo visto gli elementi principali della nuova disciplina, rimane adesso da evidenziare che è stato riconosciuto all’ANAC un potere di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti non in regola. In particolare, possono essere previste sanzioni da 10.000 a 50.000 euro quando sono state commesse ritorsioni, la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla, è stato violato l’obbligo di riservatezza, non sono stati istituiti canali di segnalazione o non sono stati istituiti correttamente, oppure se è stata mal gestita la segnalazione.

Vuoi saperne di più?

Come potrai notare, la nuova disciplina è molto articolata e ti assicuro che siamo stati molto sintetici e riassuntivi, altrimenti rischiavi di ritrovarti tra le mani un libretto. Ad esempio, non abbiamo voluto affrontare tutto il tema collegato alla protezione dei dati personali e il sistema di sanzioni disciplinari che l’impresa deve adottare.

Tuttavia, appare evidente come dotarsi di un buon Modello ai sensi del d.lgs. 231/2001 fornisca una forte tutela anche dalle sanzioni pecuniarie. Ma ricordiamo che un buon Modello 231 fornisce un’occasione di instaurare un processo di autovalutazione, spingendo ad un miglioramento costante e continuo, rendendo dei meri adempimenti legislativi delle vere e proprie opportunità.

Il nostro consiglio è di rivolgersi ad esperti, anche per il semplice aggiornamento dell’eventuale Modello di cui la tua impresa sia già dotata: la nuova disciplina sul whistleblowing richiede di delineare una vera e propria procedura interna, richiedendo numerosi e puntuali adempimenti.

Se hai dubbi o vuoi approfondire il tema, non esitare a contattare lo Studio legale Soccol .

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