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Come tutelarsi in caso di ideazione di un nuovo metodo di trattamento dei tessuti

Sempre più spesso gli imprenditori del settore tessile si preoccupano di tutelare il proprio know-how, ovvero quell’insieme di conoscenze e abilità, competenze ed esperienze, necessarie per svolgere al meglio determinate attività all’interno di un comparto industriale.

Tutelare il know-how della tua azienda è indispensabile per metterlo a riparo da furti che possono compromettere la competitività che, grazie ad esso, hai acquisito sul mercato. Questo soprattutto qualora tu affidi parte della tua produzione a subfornitori (anche noti come contoterzisti). In questi casi infatti, il tuo subfornitore deve conoscere esattamente le procedure di realizzazione dei semilavorati che produce per te. Diventa quindi imprescindibile avere la certezza che non “venda” le tue metodologie ad un concorrente, vanificando i tuoi sforzi di innovazione ed erodendo i vantaggi economici connessi alla unicità del tuo prodotto.

Ma quali sono gli strumenti di tutela che il nostro ordinamento mette a tua disposizione? È possibile tutelare solo un macchinario che consente di fare particolari lavorazioni, oppure può essere protetto anche un nuovo metodo di trattamento dei tessuti?

Se stai cercando risposte a queste domande, devi innanzitutto sapere che i cosiddetti diritti di proprietà industriale (cioè privative a tuo vantaggio e a scapito dei terzi concorrenti) si possono acquistare mediante:

  1. brevettazione
  2. registrazione

Sono oggetto di brevettazione: le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali, mentre sono oggetto di registrazione: i marchi, i disegni, i modelli e le tipografie dei prodotti a semiconduttori. In alcuni casi si parla poi di tutela del design. Questa parola di origine inglese racchiude entrambi i concetti italiani di: disegno bidimensionale (ad es. un tessuto) e modello tridimensionale (ad es. un capo di abbigliamento). In linea generale pertanto un oggetto di design potrà essere, a seconda dei casi brevettato o registrato.

Nell’ambito di queste categorie, dove si inserisce la tutela di una nuova metodologia di trattamento dei tessuti, caratterizzata dall’utilizzo di una formula di prodotti chimici noti, combinati in modo innovativo?

La protezione in questo caso è assicurata dall’art. 45 del Codice della Proprietà industriale (D.lgs. n. 30/2005), secondo cui “Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”.

La nuova formula di trattamento dei tessuti può essere protetta mediante il brevetto per invenzione. Questo dà al soggetto che lo registra:

  1. il diritto esclusivo e temporaneo (per la durata di 20 anni) di sfruttare commercialmente la soluzione inventiva;
  2. il diritto di vietare a terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto ottenuto con il procedimento in questione.

Ovviamente, qualora l’inventore del procedimento avesse interesse, potrebbe cedere o concedere a terzi lo sfruttamento della metodologia innovativa. In questo caso è fondamentale predisporre un accordo scritto che salvaguardi gli interessi in gioco e azzeri, mediante clausole adeguate, il rischio di pericolose fughe di notizie a scapito del cedente/concedente.

Vi è di più. Non solo è possibile brevettare il procedimento di lavorazione del tessuto, bensì anche il macchinario creato per eseguirlo. Infine lo stesso tessuto che viene creato da tale procedimento potrà essere tutelato mediante la registrazione del relativo disegno ai sensi dell’art. 31 CPI[1].

Un aspetto da non trascurare, quindi, è la regolamentazione della proprietà industriale delle invenzioni brevettabili all’interno dei contratti di sub-fornitura, dove l’importante è non farsi “soffiare” l’idea ed ottenere una tutela esclusiva, anche (e soprattutto) dal punto di vista economico!


[1] Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

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