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Posts Taggati ‘codice del consumo’

La pandemia e la globalizzazione tecnologica hanno contribuito ad una vera e propria esplosione del commercio elettronico. Si calcola che soltanto nei primi mesi del 2021 le vendite on line in Italia siano aumentate di oltre il 50%, con una previsione di crescita per l’intero anno di oltre il 70%.

Non c’è alcun dubbio che i vantaggi del commercio elettronico siano innumerevoli e che lo stesso, soprattutto negli ultimi due anni, ha rappresentato per molti, sia imprese offerenti sia consumatori, l’unico modo per vendere e acquistare beni e servizi.

I vantaggi dell’e-commerce

Per il venditore, i vantaggi dell’e-commerce si traducono in: i) riduzione dei costi della rete distributiva, ii) riduzione dei tempi di vendita, iii) bacino di clienti potenzialmente illimitato.

Per il destinatario del servizio invece, l’e-commerce si traduce in: i) possibilità di acquistare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo prodotti e servizi offerti da aziende di qualsiasi parte del mondo, ii) possibilità di risparmiare sui costi e tempi di acquisto, iii) acquisire facilmente informazioni su prodotti e fornitori, iv) comparare in maniera veloce le condizioni di vendita applicate dai diversi venditori.

Numerosi sono però gli adempimenti che il legislatore, europeo e italiano, ha imposto ai “venditori elettronici”.

In particolare, il soggetto che intende vendere i propri beni e servizi on-line ha un vero e proprio dovere di informazione, dovendo fornire all’utente una serie di informazioni sia a carattere generale sia a carattere specifico per la tutela dell’utente stesso.

Obblighi informativi generali

Il dovere di informazione del venditore si esplicita nella previsione di diversi obblighi informativi, che derivano da diverse norme, ognuna mirante a tutelare determinati interessi e/o categorie di “acquirenti”.

Un primo gruppo di obblighi riguarda quelli a carattere generale.

Infatti, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 70/2003, deve essere possibile per l’utente e per le autorità competenti conoscere in maniera semplice alcuni dati che permettono di identificare l’attività svolta e il soggetto che la offre. Si tratta quindi di indicare nome, denominazione o ragione sociale della società venditrice, numero di iscrizione al REA e partita Iva, i contatti di cui l’utente può servirsi in caso di necessità, prezzi e tariffe dei prodotti o dei servizi resi, e simili.

Nel caso di svolgimento di particolari attività, inoltre il D. Lgs. 70/2003 impone al prestatore ulteriori obblighi informativi. Ad esempio, nel caso dell’esercizio di professioni regolamentate, dovrà essere indicato l’ordine professionale di appartenenza, il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato, oltre ad un riferimento alle norme professionali applicabili e agli eventuali codici di condotta vigenti; nel caso di attività soggette a concessione, licenza o autorizzazione, invece, sarà necessario indicarne gli estremi e la competente autorità di vigilanza.

Obblighi informativi specifici

Per quanto riguarda gli obblighi informativi specifici, invece, lo stesso decreto richiede che all’utente vengano fornite informazioni, ad esempio, in ordine al modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso, ai mezzi e alle modalità di correzione di eventuali errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine, alle lingue a disposizione per concludere il contratto, alla risoluzione delle controversie che possono scaturire dall’acquisto on-line, ai metodi di pagamento di cui può servirsi l’utente in fase di acquisto.

Tutte le informazioni sopra elencate devono essere costantemente aggiornate dal gestore del sito e-commerce e devono essere di facile accesso per l’utente.