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Regole e tutele per gli acquisti via web

La pandemia e la globalizzazione tecnologica hanno contribuito ad una vera e propria esplosione del commercio elettronico. Si calcola che soltanto nei primi mesi del 2021 le vendite on line in Italia siano aumentate di oltre il 50%, con una previsione di crescita per l’intero anno di oltre il 70%.

Non c’è alcun dubbio che i vantaggi del commercio elettronico siano innumerevoli e che lo stesso, soprattutto negli ultimi due anni, ha rappresentato per molti, sia imprese offerenti sia consumatori, l’unico modo per vendere e acquistare beni e servizi.

I vantaggi dell’e-commerce

Per il venditore, i vantaggi dell’e-commerce si traducono in: i) riduzione dei costi della rete distributiva, ii) riduzione dei tempi di vendita, iii) bacino di clienti potenzialmente illimitato.

Per il destinatario del servizio invece, l’e-commerce si traduce in: i) possibilità di acquistare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo prodotti e servizi offerti da aziende di qualsiasi parte del mondo, ii) possibilità di risparmiare sui costi e tempi di acquisto, iii) acquisire facilmente informazioni su prodotti e fornitori, iv) comparare in maniera veloce le condizioni di vendita applicate dai diversi venditori.

Numerosi sono però gli adempimenti che il legislatore, europeo e italiano, ha imposto ai “venditori elettronici”.

In particolare, il soggetto che intende vendere i propri beni e servizi on-line ha un vero e proprio dovere di informazione, dovendo fornire all’utente una serie di informazioni sia a carattere generale sia a carattere specifico per la tutela dell’utente stesso.

Obblighi informativi generali

Il dovere di informazione del venditore si esplicita nella previsione di diversi obblighi informativi, che derivano da diverse norme, ognuna mirante a tutelare determinati interessi e/o categorie di “acquirenti”.

Un primo gruppo di obblighi riguarda quelli a carattere generale.

Infatti, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 70/2003, deve essere possibile per l’utente e per le autorità competenti conoscere in maniera semplice alcuni dati che permettono di identificare l’attività svolta e il soggetto che la offre. Si tratta quindi di indicare nome, denominazione o ragione sociale della società venditrice, numero di iscrizione al REA e partita Iva, i contatti di cui l’utente può servirsi in caso di necessità, prezzi e tariffe dei prodotti o dei servizi resi, e simili.

Nel caso di svolgimento di particolari attività, inoltre il D. Lgs. 70/2003 impone al prestatore ulteriori obblighi informativi. Ad esempio, nel caso dell’esercizio di professioni regolamentate, dovrà essere indicato l’ordine professionale di appartenenza, il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato, oltre ad un riferimento alle norme professionali applicabili e agli eventuali codici di condotta vigenti; nel caso di attività soggette a concessione, licenza o autorizzazione, invece, sarà necessario indicarne gli estremi e la competente autorità di vigilanza.

Obblighi informativi specifici

Per quanto riguarda gli obblighi informativi specifici, invece, lo stesso decreto richiede che all’utente vengano fornite informazioni, ad esempio, in ordine al modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso, ai mezzi e alle modalità di correzione di eventuali errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine, alle lingue a disposizione per concludere il contratto, alla risoluzione delle controversie che possono scaturire dall’acquisto on-line, ai metodi di pagamento di cui può servirsi l’utente in fase di acquisto.

Tutte le informazioni sopra elencate devono essere costantemente aggiornate dal gestore del sito e-commerce e devono essere di facile accesso per l’utente.

Contratti con i consumatori

Ci sono poi obblighi informativi che si applicano solo ai contratti conclusi con i consumatori. Infatti,quando l’utente che utilizza il commercio elettronico è un consumatore, agli obblighi previsti dal D. Lgs. 70/2003 si aggiungono quelli specifici previsti dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005).

In particolare, l’art. 49 stabilisce che il professionista debba fornire al consumatore varie informazioni, tra cui le più importanti riguardano la descrizione delle caratteristiche principali dei beni o servizi, il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte e di tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data di consegna del bene o di esecuzione del servizio, l’esistenza del diritto di recesso e le modalità per esercitarlo. l’eventuale costo che il consumatore dovrà sostenere nel caso di restituzione del prodotto, la durata del contratto, o se il contratto è a tempo indeterminato o con rinnovo automatico, le modalità per recedere dallo stesso.

La maggior parte delle informazioni sopra elencate sono contenute nelle condizioni generali di contratto o di vendita dell’e-commerce, che devono essere sempre a disposizione dell’utente (e potenziale acquirente) in modo da consentirne la memorizzazione, nelle condizioni generali d’utilizzo del sito e nelle informative privacy e cookie.

Comunicazioni commerciali

L’art. 8 del D. Lgs. 70/2003 riguarda, invece, obblighi informativi per le comunicazioni commerciali, che si applicano quando il professionista offre come proprio servizio o come parte integrante di un altro servizio una comunicazione commerciale. Quest’ultima dovrà quindi contenere una specifica informativa diretta ad evidenziare: i) che si tratta di comunicazione commerciale; ii) la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale; iii) che si tratta di un’offerta promozionale (sconti, premi, omaggi ecc.) e le relative condizioni di accesso; iv) che si tratta di concorsi o giochi promozionali e le relative condizioni di partecipazione.

L’art. 9 del D. Lgs. 70/2003 prevede inoltre che, in caso di comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse per posta elettronica, le comunicazioni devono essere identificate come tali, in modo chiaro ed inequivocabile, fin dal momento in cui il destinatario le riceve e devono altresì contenere l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.

Comunicazioni commerciali e obblighi informativi nella normativa privacy

Anche il Codice della privacy (D. Lgs. 196/2003) si occupa di disciplinare le comunicazioni commerciali, in particolare quelle promozionali mirate a presentare servizi e prodotti. Tale sezione non è stata abrogata dal Reg. UE 679/2016 e dal d.lgs. 101/2018 di attuazione del regolamento europeo.

L’art. 130 del Codice della privacy stabilisce infatti che, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 70/2003 in materia di obblighi informativi per le comunicazioni commerciali, l’uso di sistemi automatizzati di chiamata, della posta elettronica o di messaggi del tipo MMS o SMS per l’invio di materiale pubblicitario, per fini di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è lecito solo quando ci sia il previo consenso del contraente o dell’utente.

In casi eccezionali, tuttavia, questo tipo di comunicazioni possono essere lecite anche senza il preventivo consenso dell’interessato, qualora siano giustificate da un interesse legittimo della società che offre servizi o prodotti. Infatti, l’art. 130, co. 4 stabilisce che il titolare del trattamento può utilizzare le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato per la vendita di un prodotto o di un servizio nelle comunicazioni promozionali relative a servizi analoghi a quelli oggetto della vendita, sempre che l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso.

Ecco, quindi, che un requisito essenziale diventa quello di aver fornito all’interessato un’informativa privacy completa, chiara e dettagliata già in occasione del primo “rapporto contrattuale”. Nello specifico, con riferimento ai dati di contatto, dovrà quindi essere indicato chiaramente che gli stessi saranno conservati anche dopo la fine del contratto stipulato, al fine di poter ricontattare l’interessato per l’invio di comunicazioni promozionali che presentino le caratteristiche delineate sopra (c.d. soft spam). Questo permette di invocare la base giuridica dell’interesse legittimo del titolare del trattamento. I dati di contatto potranno così essere conservati e trattati fino a che l’interessato non vi si opponga.

Sanzioni

Appare evidente come il prestatore di beni o servizi via web debba necessariamente fornire all’utente una serie di informazioni dettagliate. In caso di mancato rispetto degli obblighi informativi il prestatore si espone a molti e onerosi rischi.

Si pensi in primis alle sanzioni previste sempre dallo stesso D. Lgs 70/2003 all’art. 21. A tali sanzioni possono poi aggiungersi quelle eventualmente che possono essere irrogate dall’AGCM o dal Garante della Privacy, multe che possono arrivare anche a milioni di Euro.

A ciò si aggiunga la possibilità, ad esempio, per l’AGCM di sospendere, nelle more del procedimento di accertamento delle violazioni, l’utilizzo del sito web attraverso cui l’impresa esercita la propria attività, che si traduce in pratica in una sospensione dell’attività di vendita e dunque di introiti per l’impresa.

Per finire, si consideri ancora che i procedimenti sanzionatori dell’AGCM sono pubblicati sul sito dell’Autorità e talvolta anche sul sito dell’impresa stessa con evidenti e conseguenti danni all’immagine per quest’ultima.

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