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Contratto di rete: l’unione fa la forza!

Sei una piccola azienda del tessile che vorrebbe accedere a particolari finanziamenti o bandi pubblici ma non hai i requisiti richiesti? Sei un imprenditore che vorrebbe espandere la propria rete commerciale o sviluppare nuovi processi produttivi ma non hai i contatti giusti o la forza economica necessaria? La soluzione c’è e prevede una collaborazione con altre piccole-medie imprese come la tua. L’unione fa la forza!

Il contratto di rete tra imprese è stato introdotto nell’ordinamento giuridico dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (c.d. “Decreto Incentivi”). La rete di imprese configura una tipologia di associazionismo imprenditoriale su base contrattuale che consente alle singole imprese aderenti, chiamate “retiste”, di collaborare.

Occorre innanzitutto distinguere due possibili tipologie di rete: la rete-soggetto e la rete-contratto.

Le reti-soggetto sono reti di imprese che hanno deciso di acquisire la soggettività giuridica iscrivendosi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, e costituiscono un soggetto “distinto” dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto e, pertanto, sotto il profilo tributario, in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili (Iva, Irap, imposta di registro, obblighi di tenuta delle scritture contabili).

Nelle reti-contratto, invece, l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività giuridica e tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso. L’assenza di un’autonoma soggettività giuridica e fiscale delle reti di impresa comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete. Dunque, la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti rimane, quota parte, alle singole imprese partecipanti.

Ciò precisato, quali sono i vantaggi di un contratto di rete?

Dal punto di vista dei lavoratori, con il contratto di rete è possibile ottimizzare l’impiego delle risorse umane e raggiungere livelli superiori di efficienza produttiva, organizzativa e qualitativa, aderendo alle richieste del mercato. In particolare, sarà possibile l’utilizzo dell’istituto del distacco dei lavoratori, che si realizza quando un datore di lavoro (cd. distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori (cd. distaccato/i) a disposizione di altro soggetto (cd. distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. La legge n. 99/2013, di conversione del Decreto legge n. 76/2013, ha aggiunto all’art. 30 del D.lgs. n. 276/2003, il comma 4-ter che prevede la possibilità di applicare il distacco anche ad aziende appartenenti ad una rete di imprese. Secondo quanto previsto dalla norma, nell’ipotesi di distacco nel contratto di rete, “l’interesse del distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete”. L’introduzione di una presunzione di sussistenza dell’interesse ha come obiettivo primario quello di favorire la circolazione dei lavoratori tra imprese collegate da un obiettivo coordinato all’interno della rete.

Un altro aspetto interessante è l’accesso al credito d’imposta del 50 per cento delle spese incrementali in Ricerca e Sviluppo sostenute nel periodo 2017-2020 che è stato riconosciuto anche a favore dei consorzi e delle reti di impresa, fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.

Infine, si segnala il Bando MISE “Grandi progetti di Ricerca e Sviluppo”, a valere sul PON Imprese e Competitività 2014-2020 FESR, che finanzia grazie all’intervento del Fondo crescita sostenibile i progetti di ricerca e sviluppo di rilevanti dimensioni in materia di Agenda Digitale e Industria Sostenibile, realizzati nelle Regioni meno sviluppate (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia), e nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna).

I dati sui contratti di rete in Italia[1] parlano di una “crescita inarrestabile” delle reti di impresa, con oltre 3300 unità, e più di 17300 imprese coinvolte.

A livello di distribuzione per regione, la Lombardia si attesta al primo posto con 2837 imprese interessate da esperimenti di rete, seguita dal Toscana (1685) ed Emilia-Romagna (1606).

Di sicuro interesse i casi di contratti di rete del distretto tessile di Prato e del progetto emiliano Fashion Valley.

Le aspettative di risultato tramite il contratto di rete – settore moda, possono riguardare:

  • la gestione integrata della catena logistica;
  • l’internazionalizzazione del business;
  • la diversificazione dell’offerta;
  • lo sviluppo di innovazioni (ad es. nuove fibre tessili, o nuovi tipi di lavorazioni);
  • lo sviluppo di competenze e risorse;
  • lo sviluppo di una cultura dell’innovazione;
  • la risposta all’esigenza di delocalizzare le produzioni più mature in mercati a basso costo.

Grazie al contratto di rete, le piccole e medie aziende possono quindi permettersi di raggiungere, unendosi, obiettivi di risparmio economico in termini di guadagno in efficienza nella catena di fornitura e in quella di approvvigionamento, di aumento della penetrazione commerciale e di miglioramento della qualità della rete commerciale, di impulso all’innovazione per la competitività, e sviluppo di politiche di eco-sostenibilità.

[1] Dati Infocamere, aggiornati al 03 febbraio 2017. Per ulteriori aggiornamenti visitare il sito http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/#.

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