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Design e diritto d’autore

Vi siete mai chiesti che tutela ha il design? Le opere di design possono essere coperte anche dalla tutela del diritto d’autore, oltre che dalla tutela della proprietà industriale? Numerosi sono i casi giudiziali di violazione dei diritti di proprietà industriale sui disegni e modelli che però hanno visto anche il riconoscimento della tutela degli autori qualificando il design come vera e propria “opere d’arte”.

Prima di analizzare i casi più importanti che riguardano il design riconosciuto in tutto il mondo, occorre soffermarsi su alcune premesse di carattere generale. La domanda che ci si pone, infatti, è: che differenza c’è tra la tutela del diritto d’autore e quella della proprietà industriale?
Innanzitutto definiamo il design, che comprende: a) il disegno, che ha carattere bidimensionale, quali le linee o i colori di un prodotto, e b) il modello, che ha carattere tridimensionale e riguarda la forma del prodotto.
Secondo quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005, art. 31), può essere oggetto di registrazione nazionale o comunitaria come design l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua riguardante le caratteristiche delle linee, i contorni, i colori, la forma, la struttura superficiale, i materiale dei prodotto stesso o, ancora, il suo ornamento, a condizione però che sia nuovo e abbia carattere individuale.
Il design è considerato nuovo, in base all’art. 32 CPI, se nessun disegno o modello identico è stato divulgato precedentemente alla data di presentazione della domanda di registrazione (o di divulgazione, per il design non registrato).

Si considerano identici i disegni o modelli quando le loro caratteristiche differiscono solamente per dettagli irrilevanti. Il carattere individuale del design, in base all’art. 33 CPI, sussiste quando nell’utilizzatore informato (cioè un soggetto che ha un’approfondita conoscenza del settore di riferimento, quindi una figura intermedia tra il consumatore e l’esperto) il disegno o modello suscita un’impressione generale diversa da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico prima.
La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Pertanto, né può essere vietata la fabbricazione, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione, e la detenzione dei prodotto per i predetti fini.
I diritti esclusivi previsti dalla registrazione hanno durata massimo di 25 anni e si estendono a tutto il territorio italiano, mentre la tutela prevista per il design non registrato è limitata ad un periodo di 3 anni ed è prevista dalla normativa comunitaria (art. 11 Reg. CE n. 6/2002). In quest’ultimo caso, il periodo inizia dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nel territorio dell’Unione Europea.

Il diritto d’autore tutela, tramite la legge n. 633/1941, tutte le opere artistiche dotate di creatività. L’autore di un’opera ha diritto esclusivo di pubblicarla e di sfruttarla economicamente in ogni forma e modo originale, nei limiti fissati dalla legge. Non di meno, l’autore di un’opera ha il diritto morale di essere riconosciuto come tale e di veder tutelata la propria personalità in relazione al processo creativo che ha portato alla creazione dell’opera.
La tutela del diritto d’autore ha una durata molto più ampia rispetto a quella riconosciuta al design, essendo di 70 anni dalla morte dell’autore.
Da questi brevi cenni delle due discipline, si notano subito i vantaggi a veder riconosciuta al design anche la tutela del diritto d’autore:
a) l’estensione temporale della tutela;
b) la mancanza di costi di registrazione in quanto la tutela autoriale sorge con la mera creazione dell’opera.
Per quanto interessa per i contenuti dell’articolo, l’art. 2, n. 10, della legge sul diritto d’autore riconosce la propria tutela a tutte le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Brevemente, si ricorda che per veder riconosciuto il “carattere creativo” in un’opera di design deve sussistere un atto creativo minimo suscettibile di manifestazione esteriore, frutto di un’impronta personale dell’autore. Il concetto di “valore artistico”, invece, è più difficilmente definibile: a volte è stato riconosciuto come “un particolare pregio estetico dell’opera”, mentre in altre occasioni è stato specificato che l’accertamento deve fondarsi su elementi indiziari, idonei a provare il riconoscimento collettivo del valore dell’opera, quali ad esempio, l’inclusione in musei o collezioni di design o di arte contemporanea, il riconoscimento di premi di design o il giudizio di esperti dei singoli rami dell’arte.

Tutto quanto sopra illustrato, ha degli interessanti risvolti pratici: vediamone alcuni.
Caso Kiko (Tribunale di Milano, sentenza n. 1416/2015). Si tratta di un caso particolarmente noto, che vede estesa la tutela autoriale anche al c.d. concept di uno store, cioè al progetto di arredamento di interni. Kiko S.p.a., nel 2005, affidava allo studio Iosa Ghini Associati S.r.l. la realizzazione del concept dei suoi negozi, dando vita ad un progetto d’arredamento per interni, depositato con il modello n. 91752 dal titolo “Design di arredi di interni per negozi monomarca Kiko Make-up Milano”. Sulla base di tale disegno vengono aperti numerosi store (299 solo in Italia). Nel giudizio conclusosi con la citata sentenza, Kiko non solo richiedeva il riconoscimento della tutela del diritto d’autore, ma addebitava alla controparte Wycon S.p.a. di aver posto in essere atti di concorrenza sleale parassitaria ex art 2598 c.c. per la “diretta appropriazione del concept della catena concorrente, con una ripresa integrale degli elementi di arredo” e altri elementi quali l’abbigliamento e accessori delle commesse. Riconoscendo la legittimità delle pretesa di Kiko, Wycon veniva condannata al pagamento di un risarcimento dei danni pari a circa 700.000 euro e alla modifica di tutti i suoi store entro il termine di 60 giorni, pena la condanna al pagamento di euro 10.000 per ogni negozio che non si fosse conformato alla predetta decisione. Successivamente, Wycon presentava ricorso alla Corte di Appello di Milano, che, con ordinanza del 26.1.2016, tramite una valutazione comparativa, riteneva prevalente il danno che sarebbe derivato all’appellante dall’esecuzione della sentenza rispetto a quello che deriverebbe all’appellata dalla mancata esecuzione della stessa e quindi disponeva la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza del giudice di primo grado. Rimaniamo in attesa della sentenza della Corte di Appello di Milano: vi terremo aggiornati.

Caso Flos (Tribunale di Milano, sentenza n. 9906/2012). Nel 1962, i fratelli Castiglioni progettavano per Flos S.p.a. l’ormai famosissima lampada Arco. Successivamente alla commercializzazione, una società cinese produceva la lampada modello Fluida che imitava le caratteristiche stilistiche ed estetiche della lampada Arco. Un’impresa italiana, la Semeraro Casa&Famiglia S.p.a., importava in Italia la lampada Fluida, prodotta dalla società cinese. Il 23 novembre 2006, Flos citava in giudizio Semeraro dinanzi al Tribunale di Milano per aver importato dalla Cina e commercializzato in Italia la lampada Fluida, violando i diritti di privativa industriale e i diritti d’autore connessi al modello Arco. Dopo una lunga vicenda giudiziaria, che ha visto l’intervento anche della Corte di Giustizia Europea (Corte UE 27/01/2011 – causa C168/09), la lampada Arco viene riconosciuta come opera artistica e dunque protetta dalla tutela riconosciuta agli autori. Proprio per questo, è stato riconosciuto a Flos il diritto ad un risarcimento dei danni pari a 40 milioni di euro.

Caso Moon Boots (Tribunale di Milano, sentenza n. 8628/2016). Tecnica Group S.p.a. agiva nei confronti della concorrente Gruppo Anniel, ritenendo che i doposci modello Anouk prodotti da quest’ultima costituissero una violazione sia dei diritti d’autore sui Moon Boots, sia di alcuni propri modelli comunitari registrati relativi ai doposci della collezione “east-west”, l’evoluzione stilistica dei primi. Tale commercializzazione secondo Tecnica Group costituiva altresì concorrenza sleale a suo danno. Il Tribunale di Milano riconosceva i requisiti del “carattere creativo” e del “valore artistico” richiesti dall’art. 2, comma 1, n. 10 legge sul diritto d’autore ai Moon Boots e accertava la contraffazione dei Moon Boots da parte dei prodotti Anniel, statuendo che “Il modello Anouk delle convenute presenta tutte le predette caratteristiche creative dei Moon Boots, salvo che l’altezza del gambale è ridotta e le coppie di occhielli sono due anziché tre.” Il Tribunale di Milano inibiva di conseguenza la convenuta dall’ulteriore commercializzazione dei prodotti, con una penale di 250 euro per ogni ulteriore paio di doposci commercializzato.

Caso Bormioli (Tribunale di Milano, sentenza n. 31487/2015). La società Ty Nant Spring Water Ltd. e il titolare (italiano) della società instaurava un procedimento dinanzi al Tribunale di Milano contro la società Bormioli Rocco S.p.A., fabbricante di prodotti in vetro per la casa, lamentando che la serie di bicchieri in vetro denominati “Sorgente” prodotti e venduti in Italia dalla Bormioli Rocco avrebbe violato i diritti d’autore sulla bottiglia Ty Nant, ideata dal famoso designer gallese Ross Lovegrove. Il Tribunale di Milano riconosceva in capo alla bottiglia TY Nant la presenza dei requisiti di novità, carattere creativo e valore artistico necessari per godere della protezione prevista dall’art. 2, comma 10, della legge sul diritto d’autore. L’Organo Giudicante ha inoltre ritenuto che, sebbene le due società producessero prodotti differenti, vi era il rischio concreto che i consumatori confondessero la provenienza imprenditoriale dei prodotto e li ritenessero commerciati dalla medesima azienda, con evidente danno per la Ty Nant Spring Water Ltd. Veniva quindi riconosciuto che i bicchieri Sorgente stavano violando sia i diritti d’autore che i diritti di marchio sul design della bottiglia Ty Nant, e la Bormioli Rocco veniva inibita dal produrre e vendere i bicchieri di quel modello.

Caso chaise longue Le Corbusier (Tribunale di Milano, sentenza n. 2311/2014). La chaise longue LC4 è una originale seduta, frutto del genio creativo di Le Corbusier, diventata nel tempo la chaise longue per antonomasia. È infatti una vera e propria icona del design, un pezzo celeberrimo che nessuno può dire di non aver visto almeno una volta nella vita. La prima produzione e commercializzazione risale al 1929 da parte di Thonet. Oggi fa parte della collezione “I Maestri di Cassina”, la cui società Cassina S.p.a. ha ottenuto l’autorizzazione a produrla sin dal 1964. La chaise longue è stata oggetto di una lunga vicenda giudiziaria, in cui da un parte Cassina S.p.a. riteneva di essere titolare di diritti esclusivi di utilizzazione economica su alcuni mobili ideati dal maestro del design Le Corbusier, in virtù di accordi stipulati con lo stesso nel 1964 e poi periodicamente rinnovati, da ultimo con la Fondazione Le Corbusier e gli altri eredi dei coautori. Dall’altra, High Tech S.r.l. commercializzava modelli di arredo riproducenti alcune delle predette opere di Le Corbusier. La ricorrente invocava la tutela dal diritto d’autore da parte di High Tech. L’Organo Giudicante statuiva, riconoscendo la tutela autoriale alla chaise longue LC4, di Le Corbusier, che “l’espressione del valore artistico di un prodotto del design industriale non può ritenersi in radice compromessa dal carattere industriale del prodotto, posto che in tale ambito sussiste la possibilità che l’opera del design possegga caratteristiche tali da suscitare un apprezzamento sul piano estetico che prevalga sulle specifiche funzionalità del prodotto in misura superiore al normale contributo che il designer apporta all’aspetto esteriore di linee e forme particolarmente gradevoli, raffinate ed eleganti”.

In conclusione, si pone in evidenza il fatto che la tutela autoriale viene riconosciuta anche al design industriale se effettivamente è connaturato di un valore artistico e creativo, che sia riconosciuto a livello internazionale da esperti e pubblico.

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