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CREARE COLLEZIONI MODA SENZA RISCHI? ECCO COME!

Di recente, anche Chiara Ferragni, o meglio, alcune società che producono per il suo brand, sono incorsi in un errore di valutazione per quanto riguarda la produzione di una linea di calzature e sono stati condannati ad interrompere la produzione e a risarcire i danni per la violazione del diritto d’autore di Tecnica Group sui celebri doposcì Moon Boot (sentenza del Tribunale di Milano, n. 493 del 25 gennaio 2021).

Moon Boot Kids : Clothes & Accessories | Melijoe

Gli imprenditori nell’ambito della moda sono spesso guidati e trascinati dal proprio pensiero creativo, che può essere più o meno libero o influenzato dall’ambiente esterno. Ma dopo lo spunto creativo, a cosa bisogna stare attenti nella realizzazione di un nuovo capo, calzatura o collezione? L’ “ispirazione” da idee altrui non può infatti trasformarsi in una “copia”, che sarà dichiarata illecita, sussistendo determinate condizioni, a prescindere dal fatto che fosse, o meno, consapevole.

Può ad esempio accadere che taluni prodotti del settore moda, come è stato riconosciuto dal Tribunale di Milano nel caso dei Moon Boot e come avvenuto in precedenza anche per altri capi di abbigliamento o calzature, siano tutelati dal diritto d’autore, se ritenuti qualificabili come “opere del disegno (o “design”) industriale” con carattere creativo e valore artistico. Di conseguenza, eventuali capi simili dovrebbero presentare un’“autonomia creativa” per essere a propria volta tutelati e non considerati in contraffazione con la creazione precedente.

Qual è il rischio effettivo in cui incorre un imprenditore che non consideri questi aspetti?

Innanzitutto, occorre considerare che una violazione del diritto d’autore danneggia sia il “creatore morale” dell’opera, sia colui che è titolare dei relativi diritti di sfruttamento economico. L’idea innovativa può venire a chiunque, ma quando entrano in gioco forti interessi economici, è evidente come ci si esponga ad un elevato rischio sia di contestazioni “stragiudiziali” sia di eventuali procedimenti giudiziali.

Di solito la società titolare dei diritti (che nel “caso Ferragni” era Tecnica Group) invia inizialmente una diffida al presunto contraffattore. Con la diffida si viene intimati di cessare la produzione e la commercializzazione dei prodotti in questione ed è possibile che venga anche chiesto un risarcimento per i danni fino a quel momento subiti. In questi casi, la cifra richiesta potrebbe essere rilevante, ma talvolta viene comunque accettata e pagata per evitare il rischio di un procedimento giudiziale dall’esito e dalla durata incerti. In tema di riconoscimento del diritto d’autore, infatti, le valutazioni dei giudici risultano spesso oscillanti e non prevedibili.

Se si accetta di cessare la produzione e la vendita dei prodotti, ed eventualmente di pagare il risarcimento richiesto, i soggetti coinvolti stipulano quindi una transazione, che tra l’altro potrebbe prevedere anche clausole penali per eventuali futuri inadempimenti, esponendo l’attività dell’imprenditore contestato ad ancora maggiori rischi.

Per l’appunto, nel “caso Ferragni”, oltre alle condotte di contraffazione, è stata presa in considerazione anche la violazione dell’accordo transattivo e quindi degli impegni che il brand Ferragni aveva assunto con lo stesso.

Si osservi inoltre che a tutti i rischi qui descritti siano esposte tutte le società coinvolte nella produzione e commercializzazione dei prodotti contestati. Nel “caso Ferragni”, infatti, le convenute erano tre società licenziatarie del brand Ferragni e quindi quelle che effettivamente producevano i doposcì contestati.

Un rischio ulteriore è rappresentato dal fatto che il titolare del diritto d’autore può ottenere un’ordinanza cautelare, ai sensi dell’art. 156 della Legge sul diritto d’autore (Legge n. 633 del 22 aprile 1941), con la quale viene imposto di cessare la produzione e commercializzazione dei prodotti contestati. Tale ordinanza viene concessa all’esito di un procedimento sommario, sulla base di meri “principi di prova” ed è volta ad evitare che il titolare subisca ingenti danni nelle more del successivo procedimento giudiziale. Anche qui il giudice, pronunciando l’inibitoria, può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Se i soggetti coinvolti non riescono a trovare una soluzione in via “amichevole” all’esito delle procedure sopra descritte, si ritroveranno in giudizio davanti ad un Tribunale.

Come ci si può difendere di fronte ad una contestazione?

Diritto della Proprietà Industriale | Diritto d'Autore | LCA

Quando si parla di diritto d’autore, e quindi di riconoscimento di un prodotto come “opera del disegno industriale”, difendersi può risultare complesso.

La tutela del diritto d’autore risulta molto forte perché dura fino a 70 anni dopo la morte dell’autore e sussiste per il fatto stesso della “creazione” dell’opera, a prescindere dalla registrazione della stessa.

Perché non sia riconosciuta l’imitazione dell’opera altrui, e quindi la contraffazione, è necessario che i propri prodotti presentino a loro volta un valore artistico e creativo tale da riconoscere l’“impronta” e l’apporto individuale del loro creatore. È evidente come questi elementi siano più facilmente riconoscibili in un quadro, più difficilmente invece in calzature, la cui forma ed aspetto risultano in ogni caso per gran parte dettati dalla funzione che devono svolgere.

Ad ogni modo, le società del brand Ferragni hanno provato a sostenere innanzitutto che i modelli in commercio non erano esattamente gli stessi che erano stati oggetto dell’accordo transattivo e, in secondo luogo, che comunque i loro doposcì si differenziavano dai classici Moon Boot. Definivano infatti i propri doposcì come caratterizzati da un “trionfo” di paillette e glitter e sottolineavano il fatto che il loro marchio sia denominativo sia figurativo era stato apposto in modo ben visibile, in varie parti della scarpa. Ritenevano quindi che anche i doposcì Ferragni fossero caratterizzati da un’“elevata estrosità”.

Il Tribunale si è invece soffermato sulla stretta somiglianza della forma delle due scarpe poste a confronto, che in entrambi i casi riproduceva la fisionomia degli stivali lunari. In secondo luogo, il Tribunale ha affermato che i prodotti contestati erano sostanzialmente identici ai modelli che erano stati oggetto dell’accordo transattivo.

Quali condanne si rischiano?

Per tutti i motivi descritti, con la sentenza del 25 gennaio 2021, le società connesse al business del brand di Chiara Ferragni sono state condannate in solido tra loro al risarcimento dei danni a favore della Tecnica Group S.p.A. per contraffazione delle forme proprie dell’opera di design industriale Moon Boots.

Per quanto riguarda l’accertamento di una contraffazione del diritto d’autore, il responsabile è tenuto a risarcire i danni parametrati sia sul danno emergente sia sul lucro cessante subiti dal titolare del diritto e deve altresì distruggere in prodotti realizzati in contraffazione. Quel che più rileva, la normativa (art. 158 della Legge sul diritto d’autore) prevede anche la possibilità di essere condannati alla c.d. retroversione degli utili, dunque alla restituzione di tutti gli utili realizzati con la vendita di prodotti che sono stati riconosciuti in violazione del diritto d’autore. Il giudice può altresì scegliere di quantificare il danno in via forfettaria, ma anche in questo caso lo stesso corrisponde almeno all’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere pagati all’autore dell’opera, se fosse stata chiesta un’autorizzazione all’utilizzo. Sono in ogni caso dovuti, ove sussistenti, anche i danni c.d. non patrimoniali.

Si fa presente che le società coinvolte nel “caso Ferragni” hanno rischiato anche di essere accusate di condotte di concorrenza sleale, ai sensi delle norme del Codice civile. Le fattispecie che vengono in considerazione in casi simili sono, in particolare, quelle di concorrenza sleale per appropriazione di pregi, ai sensi dell’art. 2598, n. 2 c.c. e quella per uso di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l’altrui azienda, ai sensi dell’art. 2598, n. 3 c.c.

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Copia di marchi, modelli e disegni

Nell’ambito della moda rilevano anche altri diritti di proprietà intellettuale, quali i marchi, che possono essere rappresentati tanto dal nome o logo del produttore, quanto da particolari colori o forme. Devono inoltre essere presi in considerazione i disegni o modelli registrati, che parimenti non possono essere in alcun modo imitati o copiati. Ne parleremo tuttavia in un prossimo articolo. Restate con noi!

Vuoi essere sicuro di fare impresa nel settore moda senza rischi? Per questi e tanti altri aspetti, puoi rivolgerti alla consulenza dello Studio legale Soccol.

Autore: Avv. Irene Negri

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